Dopo che la Gran Bretagna ha deciso di troncare ogni rapporto con l’Organizzazione dell’Unione Europea, le autorità londinesi hanno avviato un braccio di ferro con Bruxelles sul riconoscimento negato dello status diplomatico al rappresentante dell’UE. Londra, difatti, ha espresso parere contrario nel concedere la sfera dell’immunità e dei privilegi diplomatici a organi-individui che rappresentano l’UE nel Regno Unito. Le autorità di Bruxelles, in primis il Servizio Europeo di Azione Esterna (SEEA) istituito con il Trattato di Lisbona come una sorta di corpo diplomatico europeo che lavora in concerto con i servizi diplomatici degli Stati membri, hanno sempre sostenuto che le loro rappresentanze vanno reputate come delle concrete missioni diplomatiche alla pari di quelle degli Stati. Il che comprende ovviamente l’istituto delle immunità e dei privilegi, principale categoria dei trattamenti su cui si fonda lo status diplomatico. Pertanto, le delegazioni UE si devono attenere al rispetto del principio di parità con gli Stati di residenza, in base al fatto che l’UE è un’organizzazione internazionale, con personalità giuridica, in quanto soggetto di diritto internazionale.
Londra e la UE
È vero che l’espressione missione diplomatica sta ad indicare quel rapporto giuridico bilaterale tra lo Stato di appartenenza di un organo diplomatico e lo Stato ospitante presso il quale l’agente diplomatico stesso deve essere istituito, pur tuttavia è plausibile ritenere che anche le rappresentanze dell’Unione siano poste sul medesimo piano delle entità statali. D’altronde, non si può non considerare che tali rappresentanze possano essere analoghe alle sedi diplomatiche degli Stati. Questa similitudine porta a chiarire che l’istituto delle immunità e dei privilegi scatta proprio con lo scopo di consentire nello svolgimento delle funzioni diplomatiche. Privando la rappresentanza UE, accreditata presso la capitale londinese, della protezione per poter espletare le proprie funzioni, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche, il Governo inglese potrebbe far scattare un pericoloso effetto domino sul piano internazionale: altri Stati potrebbero adottare lo stesso percorso, ponendo a nudo non solo l’attività che svolgono, ma anche la vita stessa degli organi-individui al servizio diplomatico dell’UE.
Dalla provocazione alla rescissione dei trattati
Non si sa se l’atteggiamento di Londra sia mascherato da una forma provocatoria, sebbene voglia evitare che si venga a costituire un precedente pericoloso; certo la posizione inglese è inconsistente visto che molte missioni permanenti UE presenti in molti Stati già viaggiano nella sfera del godimento dell’istituto delle immunità diplomatiche, come pure in quello dei privilegi. Va ricordato che proprio il rappresentante della Gran Bretagna aveva votato per l’adozione della decisione del Consiglio europeo sull’istituzione dell’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (v. decisione 2010 n.247/UE in Gazzetta Ufficiale UE L.201/30). Con questo documento, proprio attorno alle questioni immunitarie e ai privilegi, viene enunciato che l’Alto Rappresentante conclude gli accordi necessari con il Paese ospitante, l’Organizzazione internazionale o il Paese terzo interessato e, in particolare, adotta le misure necessarie per garantire che gli Stati ospitanti concedano alle delegazioni dell’Unione, al loro personale e ai loro beni, privilegi e immunità equivalenti a quelli di cui alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961. Sino alla decisione del Regno Unito di recedere dai Trattati europei, la delegazione UE nella City ha goduto, inoltre, dell’ombrello dei privilegi e delle immunità per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, ai sensi dell’Allegato n.7 del TFUE.
Londra e il diritto internazionale
Lo stesso diritto internazionale è chiaro nell’evidenziare che l’istituto delle immunità diplomatiche, compresi i privilegi, vale solo per le missioni diplomatiche degli Stati, come viene delineato proprio nella struttura della Convenzione di Vienna del 1961. Tutt’al più, bisognerebbe capire se i rapporti tra la delegazione UE e il governo londinese abbiano natura diplomatica. Ciò viene fatto dipendere dalla caratteristica delle organizzazioni internazionali. L’UE potrebbe essere reputata un’organizzazione d’integrazione, in cui le sue delegazioni presso entità statali non rientrano nella natura di carattere diplomatico. Ciononostante, nulla inibisce allo Stato che accredita la rappresentanza UE di concedere il riconoscimento delle immunità attraverso la c.d. comitas gentium (cortesia internazionale), norma non scritta e che costituisce un insieme di usanze, prive di carattere vincolante che vengono seguite nei rapporti tra i soggetti di diritto internazionale a titolo di mera convenienza. In poche parole, non verranno fatti dipendere dal diritto internazionale, data la poca chiarezza sul tema, ma dalle decisioni che le autorità inglesi dovranno adottare. In sostanza, si comprende che Londra si limiterà solo a concedere alla rappresentanza UE solo le immunità necessarie per permettere loro di espletare il proprio lavoro all’interno del territorio inglese, cioè a dire che tali immunità saranno concesse solo nell’ambito funzionale e, pertanto, non saranno assolute.
L’UE prenderà contromisure?
A questo riguardo, Bruxelles potrebbe avviare delle contromisure come reazione al comportamento assunto da parte del Regno Unito, in conformità al criterio della reciprocità, come quello di declassare la rappresentanza inglese accreditata presso l’Unione, attribuendole il medesimo rango che l’esecutivo sempre inglese concede alla delegazione dell’Organizzazione UE. Il principio di reciprocità, inoltre, è considerato il fondamento del diritto diplomatico. A questo riguardo, Bruxelles potrebbe avviare delle contromisure come reazione al comportamento assunto da parte del Regno Unito, in conformità al criterio della reciprocità, come quello di declassare la rappresentanza inglese accreditata presso l’Unione, attribuendole il medesimo rango che l’esecutivo sempre inglese concede alla delegazione dell’Organizzazione UE. Il principio di reciprocità, inoltre, è considerato il fondamento del diritto diplomatico.
Tutto passa per Bruxelles
L’ordinamento internazionale cogente non prevede il vincolo di concedere il trattamento dell’immunità diplomatica, come scudo per l’espletamento dell’attività ufficiale, alle delegazioni degli Stati accreditate presso organizzazioni internazionali, ivi nell’UE dove tale obbligo non è presente. In sostanza, come è stato già delineato, lo Stato, in questo caso il Belgio, in cui ha sede il corpus dell’ordinamento UE, accorderebbe alle rappresentanze di Stati terzi, accreditati presso l’Unione, ogni immunità e privilegio. Circa le immunità e i privilegi delle missioni diplomatiche di Paesi terzi accreditati presso l’organizzazione internazionale, a carattere regionale, deve essere consentito alle autorità di Bruxelles di poter ricevere il rappresentante e la sua delegazione di uno Stato terzo senza che venga violata la sfera giuridica, che il diritto internazionale riconosce, della domestic jurisdiction da parte dello Stato che ospita l’organizzazione internazionale come l’UE.
Londra e le relazioni internazionali
Le autorità che gestiscono il motore dell’Unione sono nella piena titolarità, ad esempio, di appellarsi alle autorità governative belghe affinché garantiscano il meccanismo immunitario diplomatico alle rappresentanze inglese accreditata presso Bruxelles, come pure quello di garantire solo una parte delle immunità nell’ambito delle loro funzioni. Lo scambio di missioni diplomatiche, infine, rientra nel sistema diplomatico che è l’istituzione centrale delle relazioni internazionali.