Prescrizione quinquennale per la riscossione dei tributi locali anche se la norme sul saldo e stralcio e quella sul discarico, prevedono, in caso di dichiarazione falsa o irregolare da parte del contribuente, un periodo decennale per riaffidare in riscossione il debito residuo. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 22351 del 15 ottobre 2020, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
La prescrizione

Nell’ambito di un giudizio avverso un’intimazione di pagamento in cui veniva denunciata la prescrizione del credito per tributi locali per cartelle notificate prima dei 5 anni, l’amministrazione finanziaria ha cercato di rimettere in discussione la posizione espressa dalle Sezioni Unite (23397/2016) secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cosiddetta “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c..
Tale effetto si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
La spiegazione
Pertanto, dove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione (dell’avviso di accertamento così come della cartella di pagamento), non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. Cass. 28576/2017). In altri termini si deve far riferimento alla disciplina sostanziale, in tema di prescrizione, propria di ciascun tributo trovando applicazione solo in via residuale il termine decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Secondo l’Agenzia delle entrate il diritto alla riscossione si prescriverebbe in ogni caso dopo dieci anni, anche per i tributi locali.

L’intervento della Cassazione
Nel rigettare il ricorso la Cassazione ricorda che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo.
Senza determinare anche la “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell’Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario, sia il fatto che l’art. 20, comma 6, del d. lgs. n. 112 del 1999 preveda un termine di prescrizione decennale per la riscossione, atteso che detto termine concerne il procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non interferisce con lo specifico termine previsto per azionare il credito (cfr. Cass. 11335/2019 e 31352/2018 che hanno fatto seguito a SS.UU. 23397/2016).

Prescrizione e stralcio
Inoltre, la norma sul saldo e stralcio non si applica temporalmente alla fattispecie concreta. Tra l’altro l’art.1, comma 197, della sopravvenuta legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel disciplinare gli effetti sulla riscossione del nuovo istituto della definizione dei carichi pregressi (c.d. “saldo e stralcio” di cui ai precedenti commi 184 e seguenti), prevede che: nell’ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo.