Molta gente è stata vittima delle sanzioni emesse dalle forze dell’ordine per aver violato i c.d. DPCM (Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri), riguardante le misure emergenziali per contrastare la diffusione del covid19. Tanti di noi si sono posti la domanda se tali decreti fossero in contrasto con i principi costituzionali. Ebbene, ora una risposta è giunta da un giudice di pace di Frosinone. Che ha bocciato in pieno i decreti voluti dal presidente Conte nel periodo del lockdown. Cioè il divieto di fare ingresso e di uscire dal territorio italiano, accompagnato dall’obbligo di restare chiusi in casa.
La sentenza sulle sanzioni


Il giudice di Frosinone, con la sentenza n.516/2020 del 15 luglio, non ha respinto il reclamo di una cittadina che è stata soggetta di una sanzione amministrativa emessa dalle autorità di polizia in violazione dell’inibizione di spostamento. Il primo passo che l’organo giudiziario ha intrapreso è stato quello di depennare (ovvero bocciare) la dichiarazione dello stato emergenziale. Per il giudice del foro di Frosinone, tale dichiarazione è in contrasto con la carta costituzionale (articolo 78 e 95). E, pertanto, illegittima in quanto emesse in mancanza di congetture legislative. L’ordinanza dell’esecutivo circa l’emergenza sanitaria è incompatibile con il decreto legislativo 1/2018. Per la ragione che non vi è traccia di riferimento a ipotesi di dichiarazione dello status emergenziale sanitario. Non solo, ma nel decreto vi è solo traccia di emergenze calamitose naturali o cagionate per mano umana.
L’illegitimità delle sanzioni
A parere dell’organo giudiziario monocratico, i Dpcm e l’ordinanza emanati dal premier Conte sono da reputare del tutto illegittimi. Va anche aggiunto che il giudice di pace ha portato alla mente la posizione della Corte costituzionale. Attraverso la sentenza n.238/1996, per giustificare la ragione per la quale i Dpcm sono atti amministrativi. E, pertanto, oggetti di annullabilità da un organo giudiziario ordinario senza dover provvedere a inviarli alla Consulta.
Sanzioni e lockdown


Riguardo alla limitazione di libertà e al vincolo di rimanere chiusi nella propria abitazione, il giudice Emilio Manganiello, che ha sentenziato, ha messo in evidenza che l’inibizione di potersi spostare, se non per mere ragioni di necessità, viene ad essere considerato come un vero e proprio «obbligo di permanenza domiciliare». Che, nell’ambito dell’ordinamento penale del nostro Paese, è sancito come sanzione penale restrittiva della libertà personale. Pertanto, il decreto cozzerebbe con il dispositivo costituzionale, in base al quale tale libertà non può essere limitata. Se non nei soli casi e modi previsti dalla legge e attraverso l’atto motivato dall’autorità giudiziaria. Attenendosi, inoltre, ad una ulteriore sentenza della Consulta n.68/1964, il magistrato ordinario di pace pone in risalto chela libertà di circolazione concerne i paletti di limitazione d’ingresso in alcune aree che possono essere infette. Ma giammai «può comportare un vincolo di permanenza domiciliare».
Sanzioni annullate come boomerang?
Se la sentenza del giudice di pace di Frosinone dovesse entrare nell’alveo giurisprudenziale, scatterebbe il ben noto principio «stare decisis». In forza del quale altri giudici saranno obbligati a conformarsi alla decisione adottata dalla sentenza dell’autorità giudiziaria di pace di Frosinone. Di certo, sarà un boomerang per l’attuale governo.