Nell’imminente decreto Agosto, di cui attendiamo a breve la pubblicazione, è prevista, solo per le aziende che utilizzano la cassa integrazione, la proroga del blocco ai licenziamenti economici. Attivo già da marzo. Si tratta nello specifico del divieto di licenziamento sia individuale che collettivo per giustificato motivo oggettivo previsto dal decreto Cura Italia. E rinnovato dal decreto Rilancio con scadenza prevista il prossimo 17 agosto. Da una prima lettura nelle bozze parlavano di un prolungamento dello stop ai licenziamenti fino a fine anno. Poi di un termine al 15 ottobre, legato alla fine dello stato di emergenza mentre nell’ultima bozza non sono indicate date. Si pongono pero altre limitazioni che mitigano l’impatto della norma.
La questioni licenziamenti

Il decreto Agosto ora prevede il blocco dei licenziamenti e la sospensione di eventuali procedure avviate dopo il 23 .2.2020 alle aziende che utilizzano. La cassa integrazione rinnovata dallo stesso decreto all’articolo 1 (18 settimane a partire dal 13 luglio) e l’esonero contributivo introdotto all’articolo 3 dello stesso Decreto Agosto (per 4 mesi). Il blocco si applica per tutto il periodo di utilizzo di questi nuovi strumenti. Infatti secondo la bozza del decreto approvato, non è prevista una data in cui si sospende il blocco dei licenziamenti. Restano sempre esclusi dal divieto i casi di cambio di appalto. In cui “il personale interessato dal recesso, già sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore”.
I paletti ai licenziamenti
Altri paletti al blocco dei licenziamenti sono definiti al comma 3, dover si esclude. Le imprese che hanno cessato l’attività. Quelle dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio. Nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. In questi casi le aziende potranno procedere ai licenziamenti.
Il comma 4
Si riconferma invece al comma 4 la previsione del decreto Rilancio. Per cui le aziende che rinunciano a procedure di licenziamento già avviate possono revocarle. Purché facciano richiesta contestualmente alla cassa integrazione salariale “a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”. Per chiarire secondo una recente nota dell’ispettorato del lavoro (n. 298/2020) l’applicabilità del divieto anche alle ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione. Ovvero il caso in cui per particolari motivi il lavoratore non abbia più la possibilità di svolgere le attività richieste dal contratto.
Licenziamenti regolari

Questa fattispecie infatti è assimilabile al giustificato motivo oggettivo in quanto prevede anche l’obbligo di “repechage” ovvero la verifica sulla possibilità di ricollocare il lavoratore con mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (lo confermano : Cass. Civ.,sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).
Il riepilogo
Riepiloghiamo di seguito quali tipologie di licenziamento sono vietate e quali invece sono permesse in questo momento di emergenza.
LICENZIAMENTI VIETATI
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cd. licenziamento economico). Da notare che il divieto sussiste anche in caso di cessazione di attività ex art. 24 della legge n. 223/1991; licenziamenti nel settore edile per fine fase lavorativa in caso di contratti a tempo indeterminato
LICENZIAMENTI PERMESSI
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Licenziamenti in procedure di appalti in cui il personale passa alle dipendenze della nuova ditta. Oppure nel patto di prova. Licenziamenti ad nutum (senza preavviso) come nel caso del lavoro domestico; licenziamento dei dirigenti per giustificatezza. Licenziamenti per superamento del periodo di comporto; licenziamenti al termine del periodo di apprendistato (ponendo attenzione al fatto che se è intervenuto nel frattempo un periodo di cassa integrazione, l’apprendistato di prolunga per lo stesso numero di giornate); licenziamento per sopraggiunta età pensionabile (pensione di vecchiaia)con i requisiti: 67 anni , 20 anni di contributi e un ammontare minimo di pensione (per chi ha versato dal 1996).
Le dimissioni

Sono possibili inoltre: le dimissioni del lavoratore per giusta causa (ad es. per rifiuto di trasferimento oltre i 50km); la conciliazione in sede protetta con incentivi individuali. Da sottolineare ancora una volta che la bozza che riporta questa nuova disciplina non è ufficiale e si attende per avere certezza di tutti i dettagli la pubblicazione in Gazzetta, annunciata dal Governo come imminente “entro Ferragosto”.