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Dietro la nuova Finanziaria 2021 (bozza)

Alberto De Franceschi di Alberto De Franceschi
29 Nov 2020
Reading Time: 38 min
Dietro la nuova Finanziaria 2021 (bozza)
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Recentemente è approdato alla Camera, ed ora inizia l’iter parlamentare, il ddl della c.d. “Legge di bilancio 2021” (bozza), o Finanziaria 2021 (bozza) contenente tra l’altro le seguenti disposizioni di natura fiscale:

  • riduzione della tassazione dei dividendi incassati dagli enti non commerciali;
  • proroga al 2021 della detrazione riqualificazione energetica / recupero edilizio / bonus facciate / bonus verde / bonus mobili;
  • introduzione di alcuni incentivi per le aggregazioni aziendali;
  • proroga al 30.6.2021 della moratoria dei finanziamenti alle PMI;
  • introduzione di un “nuovo” credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi;
  • riduzione al 30.6.2021 del termine di utilizzo del bonus “adeguamento ambienti di lavoro”;
  • possibilità di annotazione “trimestrale” delle fatture emesse da parte dei contribuenti trimestrali;
  • revisione del sistema sanzionatorio per l’omesso / tardivo invio all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi telematici.

Dopo l’approvazione da parte del Governo, è recentemente approdato alla Camera il disegno di legge della c.d. “Legge di bilancio 2021” contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore generalmente dal 2021, di seguito esaminate. Il testo, composto da 229 articoli, inizia ora l’iter parlamentare in vista dell’approvazione definitiva, prevista per la fine di dicembre.

Esenzione Irpef coltivatori diretti / Iap – art. 8

è estesa al 2021 l’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola. Contestualmente è stata abrogata la disposizione introdotta dalla Finanziaria 2020, che prevedeva la tassazione nella misura del 50% dei predetti redditi dal 2021.

Disciplina fiscale dei ristorni – art. 9

Per effetto dell’integrazione del comma 2 dell’art. 6, DL n. 63/2002 per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche la società cooperativa può applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% all’atto dell’attribuzione delle stesse al capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi:

  • gli imprenditori individuali ex art. 65, comma 1, TUIR;
  • i detentori di partecipazioni qualificate ex art. 67, comma 1, lett. c), TUIR.

Come precisato nella Relazione illustrativa, con la disposizione in esame:

  • è ridotta dal 26% al 12,50% l’imposizione in capo al socio;
  • la tassazione dei ristorni è anticipata all’atto dell’attribuzione al capitale sociale anziché al rimborso dello stesso.

La facoltà è esercitata dalla cooperativa tramite il versamento della ritenuta (pari al 12,50%) entro il 16 del mese successivo alla scadenza del trimestre in cui è avvenuta la delibera assembleare.

La ritenuta può essere applicata con le medesime modalità / termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate entro il 31.12.2020, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente (ritenuta pari al 26%).

Dividendi enti non commerciali – art. 10

Al fine di attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, soggetti a tassazione per l’intero ammontare (100%), a decorrere dall’esercizio in corso all’1.1.2021, gli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR o da una stabile organizzazione in Italia di enti non commerciali di cui alla lett. d) del citato comma 1, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%.

L’agevolazione in esame è riconosciuta a condizione che le predette attività di interesse generale siano svolte nell’ambito dei seguenti settori:

  • famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
  • prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
  • ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
  • arte, attività e beni culturali.

Sono esclusi dall’agevolazione gli utili provenienti da partecipazioni in imprese / enti residenti / localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ex art. 47-bis, comma 1, TUIR.

I beneficiari dell’agevolazione devono destinare l’IRES non dovuta in applicazione della disposizione in esame (ossia, il risparmio d’imposta) al finanziamento delle predette attività di interesse generale accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.

Le fondazioni (bancarie) di cui al D.Lgs. n. 153/99, destinano il risparmio d’imposta al finanziamento delle predette attività di interesse generale accantonandolo in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.

Proroga detrazione riqualificazione energetica / recupero edilizio / “bonus mobili” / “bonus facciate” / “bonus verde” – Artt. 12 e 13 e detrazione riqualificazione energetica – Art. 12, comma 1, lett. a)

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è prevista la proroga dal 31.12.2020 al 31.12.2021 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).

Si rammenta che per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

Detrazione recupero edilizio e “bonus mobili” – Art. 12, comma 1, lett. b)

Con la modifica dell’art. 16, DL n. 63/2013 è prevista la proroga:

  • dal 31.12.2020 al 31.12.2021 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR.

Si rammenta che per gli interventi di adozione delle misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31.12.2021;

  • del c.d. “bonus mobili“. In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2020.

“Bonus facciate” – Art. 12, comma 2

Con la modifica dell’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) è prorogato anche per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, ossia la detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

“Bonus verde”- Art. 13

Con la modifica dell’art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) è prorogato anche per il 2021 il c.d. “bonus verde”, ossia la detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

  • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Nuova “Sabatini-ter” – Art. 16

é stata eliminata la soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

L’eliminazione della predetta soglia consente l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle PMI beneficiarie indipendentemente dall’importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a € 200.000).

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa, ciò determina vantaggi:

  • in termini di efficienza / efficacia / economicità / rapidità nella gestione dello strumento;
  • per le imprese beneficiarie che potranno incassare l’intero contributo subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento.

Proroga credito d’imposta investimenti Mezzogiorno – Art. 28

È prorogato al 31.12.2022 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli / della pesca / dell’acquacoltura l’agevolazione in esame è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato.

Proroga credito d’imposta potenziato attività di r&s Mezzogiorno – Art. 32

Per il 2021 e 2022, a favore delle imprese operanti nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in tali regioni, è previsto nelle seguenti misure:

  • 25% per le grandi imprese, ossia con:
    • almeno 250 occupati;
    • fatturato annuo pari o superiore a € 50 milioni / totale di bilancio pari o superiore a € 43 milioni;
  • 35% per le medie imprese, ossia con:
    • almeno 50 occupati;
    • fatturato annuo / totale di bilancio pari o superiore a € 10 milioni;
  • 45% per le piccole imprese, ossia con:
    • meno di 50 occupati;
    • fatturato annuo / totale di bilancio non superiore a € 10 milioni.
    •  

Le maggiorazioni dell’aliquota del credito d’imposta sono applicabili nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014.

Sostegno liquidità delle imprese / garanzia Sace – Art. 35

È prorogata fino al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) la concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

È altresì ampliato l’ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare che la garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:

  • a cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni pro-soluto), effettuate a banche / intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza). La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse successivamente al 31.12.2020.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa, l’ampliamento della concessione della garanzia alle cessioni di credito pro-soluto, consente di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatta alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell’impresa cedente di ulteriori debiti finanziari;

  • a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse successivamente al 31.12.2020.

è altresì previsto che, a decorrere dall’1.1.2021 fino al 30.6.2021, ai sensi del nuovo art. 1-bis.1, DL n. 23/2020 la garanzia SACE spa:

  • è rilasciata alle società di medie dimensioni, ossia con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per il 2019;
  • per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni, o inferiore tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all’art. 2, comma 100, Legge n. 662/96, a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento.

A decorrere dall’1.7.2021, le imprese possono accedere alle garanzie a condizioni di mercato e per una percentuale di copertura fino all’80% dell’importo del finanziamento.

Come precisato nella citata Relazione illustrativa, la disposizione è stata introdotta al fine di consentire alle imprese di medie dimensioni di accedere alle garanzie SACE spa alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia ex art. 13, DL n. 23/2020.

Incentivi operazioni di aggregazione aziendale – Art. 39

Al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale, è previsto che in caso di:

  • fusione / scissione / conferimento d’azienda;
  • deliberate dall’assemblea dei soci (o dal diverso organo competente) tra l’1.1 e il 31.12.2021;

il soggetto risultante dalla fusione (incorporante) / beneficiario / conferitario può trasformare in credito d’imposta una quota delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite a:

  • perdite fiscali, maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84, TUIR, alla medesima data;
  • eccedenze ACE di cui all’art. 1, comma 4, DL n. 201/2011, maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d’imposta alla medesima data.

Le DTA relative alle perdite fiscali ed alle eccedenze ACE possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.

La trasformazione delle DTA in credito d’imposta avviene per:

  • il 25% alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione;
  • il 75% al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei partecipanti alla fusione / scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater, C.c., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

In caso di conferimento d’azienda:

  • l’importo massimo di DTA trasformabile in credito d’imposta è pari al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento;
  • ai fini della trasformazione in credito d’imposta il conferitario deve tener conto delle proprie perdite fiscali ed eccedenze ACE negli stessi limiti ed alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione (incorporante) di cui al comma 7 dell’art. 172, TUIR. A tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2501-quater, commi 1 e 2, C.c.

Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione per i soggetti in esame:

  • non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’art. 84, TUIR relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d’imposta;
  • non sono deducibili / trasformabili in credito d’imposta le eccedenze ACE relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d’imposta.

Per poter applicare l’agevolazione le società che partecipano alle operazioni di aggregazione:

  • devono essere operative da almeno 2 anni;

e

  • alla data di effettuazione dell’operazione e nei 2 anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), C.c.

Le nuove disposizioni non si applicano alle società per le quali è stato accertato lo:

  • stato / rischio di dissesto ex art. 17, D.Lgs. n. 180/2015;
  • stato di insolvenza ex artt. 5, RD n. 267/42 o 2, comma 1, lett. b), D.Lgs n. 14/2019.

Le previsioni in esame sono applicabili anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi del citato n. 1), se:

  • il controllo è stato acquisito tra l’1.1 e il 31.12.2021 attraverso operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda;
  • entro 1 anno dalla data di acquisizione del controllo una di queste operazioni abbia avuto efficacia giuridica. In tal caso le perdite fiscali e le eccedenze ACE che rilevano ai fini della trasformazione sono quelle maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e i requisiti di operatività e di assenza di rapporti di controllo di cui sopra devono essere verificati con riferimento alla medesima data di acquisizione del controllo.

Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione in esame:

  • non è produttivo di interessi;
  • può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione tramite il mod. F24 / ceduto / chiesto a rimborso;
  • va indicato in dichiarazione dei redditi;
  • non è tassato ai fini delle imposte sui redditi / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’art. 109, comma 5, TUIR.

Ciascun soggetto può applicare una sola volta le disposizioni in esame, indipendentemente dal numero di operazioni di fusione / scissione / conferimento d’azienda realizzate nell’arco temporale di riferimento.

La trasformazione delle DTA è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione (deducibile nell’esercizio in cui avviene il pagamento). Il versamento della commissione è effettuato:

  • per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione;
  • per il 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni.

Fondo garanzia PMI – Art. 40

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è prorogato fino 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” (Informativa SEAC 9.6.2020, n. 169; Informativa SEAC 21.10.2020, n. 306).

Fino al 28.2.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.

La citata Relazione illustrativa evidenzia che tale norma proroga le disposizioni in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle PMI ai sensi del citato art. 13 prevedendo al contempo, una graduale riconduzione dell’operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle c.d. midcap sullo strumento “Garanzia Italia” SACE di cui all’art. 1, DL n. 23/2020.

Proroga moratoria finanziamenti alle PMI – Art. 41

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31.1.2021;
  • i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 31.1.2021;
  • per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 31.1.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. Si rammenta che tale misura è stata prorogata fino al 31.3.2021, ad opera dell’art. 77, comma 2, DL n. 104/2020, per le imprese del settore turistico di cui all’art. 61, comma 2, lett. a), l), m) e r), DL n. 18/2020 (ossia, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, soggetti che gestiscono parchi di divertimento / tematici, guide turistiche).

Il termine del 31.1.2021 sopra indicato è prorogato al 30.6.2021 dall’art. 41 in esame.

Per le imprese che all’1.1.2021 risultano:

  • già ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato all’art. 77, comma 2, entro il 31.3.2021;
  • non ancora ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, possono essere ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il 31.1.2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal 30.6.2021.

Rafforzamento PMI – Art. 42

L’art. 26, commi da 8 a 12, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” (Informativa SEAC 24.7.2020, n. 219) prevede a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentano specifici requisiti e che hanno deliberato ed “eseguito” dal 20.5 al 31.12.2020 un aumento di capitale (non inferiore a € 250.000), il riconoscimento, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Ora:

  • la possibilità di beneficiare del credito d’imposta è estesa agli aumenti di capitale effettuati entro il 30.6.2021. Per gli aumenti effettuati nel periodo 1.1 – 30.6.2021 la soglia massima è incrementata dal 30% al 50% dell’aumento di capitale.

Per effetto di tale estensione temporale, è stato altresì previsto che per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021 si verifica la decadenza dall’agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di distribuzione di riserve prima dell’1.1.2025 (1.1.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020).

La previsione in esame non riguarda il credito d’imposta disciplinato dai commi da 4 a 7 del citato art. 26, pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l’aumento di capitale dei predetti soggetti, che pertanto spetta esclusivamente qualora l’aumento sia deliberato ed eseguito entro il 31.12.2020;

  • per l’accesso all’agevolazione in esame, oltre alla necessità in capo al soggetto beneficiario di non rientrare al 31.12.2019 nella categoria di impresa in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE, è richiesto che lo stesso non sia sottoposto / ammesso a procedura concorsuale ovvero non sia stata presentata / depositata, l’istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza, l’avvio di una procedura fallimentare / altra procedura concorsuale.

Il credito spetta anche alle imprese non in difficoltà al 31.12.2019 ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che il Decreto di omologa sia stato adottato alla data di presentazione della domanda / approvazione del bilancio e che si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione.

Restano confermati gli altri requisiti richiesti (ricavi 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni, riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 non inferiore al 33%, regolarità contributiva, fiscale e con le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, ecc.);

  • è previsto che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30.11.2021.

Credito d’imposta investimenti in beni strumentali – Art. 185, commi da 1 a 13

Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia effettuati dal 16.11.2020:

  • fino al 31.12.2022;

ovvero

  • fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Dette agevolazioni, differenziate in base alle diverse tipologie di beni, presentano caratteristiche simili ai crediti d’imposta previsti dalla Finanziaria 2020 per gli investimenti effettuati nel 2020 (ovvero entro il 30.6.2021 qualora entro il 31.12.2020 sussistano le predette condizioni in termini di ordine / versamento acconti).

Soggetti beneficiari

I nuovi crediti d’imposta:

  • spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
  • non spettano alle imprese:
    • in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
    • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Investimenti agevolabili

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

  • veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni ricompresi nei seguenti gruppi.

beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Misura del credito d’imposta spettante

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 Con riferimento ai beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il credito d’imposta nella misura del 40%-20%), il credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Relativamente ai beni immateriali “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo. Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023).

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Altri beni

Relativamente ai beni materiali ed immateriali “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%-30% e, per il 2020, il credito d’imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni) il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure.

Il maxi ammortamento / credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2020 era riconosciuto esclusivamente per gli investimenti in beni materiali.

Ora il nuovo credito d’imposta spetta anche per gli investimenti in beni immateriali.

Il costo del bene è individuato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

L’agevolazione in esame è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

  • dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B.
  •  

Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale;

ovvero

  • dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10%-6%).

Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento (dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento).

Ai fini della compensazione:

  • non è applicabile il limite:
    • pari a € 1.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
    • pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
  • non è applicabile la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/201 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

Caratteristiche del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta:

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B è richiesta:

  • un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
  • la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.

Cessione bene agevolato

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi.

Credito r&s / innovazione tecnologica / attività innovative – Art. 185, comma 14, lett. da a) a h)

È prorogato al 31.12.2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative introdotto dall’art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020). La misura del credito spettante, differenziata a seconda dell’attività, è stata ridefinita come di seguito evidenziato.

É inoltre previsto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali / progetto o sottoprogetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

Bonus formazione 4.0 – Art. 185, comma 14, lett. i) e l)

Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) è riconosciuto per le spese sostenute fino al 31.12.2022.

Inoltre, è prevista l’estensione della tipologia di costi agevolabili, individuati dall’art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 651/2014. Pertanto il credito d’imposta spetta relativamente a:

  • spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali / forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti / attrezzature per la quota da riferire all’uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Utilizzo indebito plafond Iva esportatori abituali – Art. 188

L’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83 e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di dichiarazioni d’intento illegittime.

Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:

  • al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • SdI inibisce l’emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione dell’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.

Lotteria dei corrispettivi / cashback – art. 194 e lotteria dei corrispettivi – commi 1 e 2

Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), l’art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. “lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni / servizi:

  • fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;

di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

L’applicazione di tale disposizione, originariamente fissata all’1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all’1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” ed in seguito all’1.1.2021 dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.

Con la modifica dei commi da 540 a 542 la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini è riconosciuta soltanto in caso di pagamenti elettronici, eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti con pagamenti con mezzi non tracciabili.

Cashback – comma 3

L’art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) riconosce rimborsi in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. “cashback”).

Con l’implementazione del citato comma 288, è previsto che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro – Art. 195

L’art. 120, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, c.d. “credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro”.

Con la modifica del comma 2 del citato art. 120 è ora previsto che il credito in esame è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall’1.1 al 30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021.

È altresì previsto che entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell’art. 122, DL n. 34/2020.

Semplificazioni fiscali – art. 197 e annotazione fatture emesse contribuenti trimestrali – comma 1

A favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali è prevista la possibilità di annotare le fatture emesse nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa, tale disposizione è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni, allineando le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta.

Esterometro – commi 2 e 3

Per effetto dell’implementazione del comma 3-bis all’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall’1.1.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il c.d. “spesometro estero” / “esterometro” con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica:

  • entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) con riferimento alle cessioni / prestazioni rese;
  • entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione / di effettuazione dell’operazione, con riferimento alle cessioni / prestazioni ricevute.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa, tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA:

  • prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’invio dell’apposita comunicazione con riferimento a queste ultime;
  • allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
  • consentendo all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA / LIPE / mod. IVA come previsto dall’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015.

Dall’1.1.2022 con la modifica dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97 è previsto che in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l’estero è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre).

É inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di € 200 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Proroga al 2021 divieto emissione fattura elettronica – comma 4

Con la modifica dell’art. 10-bis, DL n. 119/2018 è previsto che anche per il 2021 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, viene esteso anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Registri / dichiarazioni Iva precompilati – comma 5

Per effetto della modifica dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, l’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione delle bozze dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72, delle LIPE e del mod. IVA può utilizzare, oltre ai dati acquisiti con le fatture elettroniche / esterometro / corrispettivi telematici, anche i dati fiscali presenti nell’Anagrafe Tributaria (ad esempio, mod. IVA anno precedente e LIPE trimestri precedenti).

Qualora la convalida dei dati “proposti” dall’Agenzia delle Entrate ovvero la relativa integrazione sia affidata ad un intermediario è ora richiesto che lo stesso sia in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

Trasmissione dati Irap – comma 6

Al fine di semplificare l’assolvimento degli adempimenti tributari dei contribuenti / CAF / altri intermediari, è previsto l’invio al MEF da parte delle Regioni / Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31.3 dell’anno a cui l’imposta si riferisce, dei dati rilevanti per la determinazione dell’IRAP ai fini della pubblicazione su un unico sito informatico.

Il mancato inserimento da parte nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

Imposta di bollo fatture elettroniche – Art. 198

Per le fatture elettroniche inviate attraverso SdI, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene / prestatore del servizio, ai sensi dell’art. 22, DPR n. 642/72, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Art. 199

Sono apportate alcune modifiche / implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere dall’1.1.2021.

Memorizzazione corrispettivi / consegna documento fiscale – comma 1

Dall’1.1.2020 è generalizzato l’obbligo, in capo ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (dall’1.7.2019 l’adempimento ha riguardato i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000). La memorizzazione/invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l’obbligo di:

  • certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”;
  • annotazione nel registro dei corrispettivi.

Ora, è previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l’operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.

Sanzioni mancata / errata trasmissione corrispettivi – commi 2 e 3

Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato / trasmesso in caso di:

  • mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
  • memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

Sul punto la citata Relazione illustrativa evidenzia che la sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti / non veritieri (“infedele”) sono violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione / trasmissione) dell’adempimento. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

La sanzione non può essere inferiore a € 500.

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.

Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica del RT è punita con sanzione da € 250 a € 2.000.

Nel caso in cui:

  • l’omessa / tardiva trasmissione;
  • la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

Sanzioni mancata emissione scontrini / ricevute fiscali – comma 2

è ridotta dal 100% al 90% dell’imposta, la sanzione applicabile in caso di:

  • mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;
  • emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull’apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione da € 250 a € 2.000.

Sistemi evoluti di incasso – comma 1

È differita dall’1.1.2021 all’1.7.2021 l’operatività dell’art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi.

La citata Relazione illustrativa precisa che tale differimento è collegabile ai tempi tecnici necessari all’evoluzione degli strumenti da utilizzare, nonché alla necessità dell’Agenzia delle Entrate di emanare l’apposito Provvedimento contenente le regole tecniche solo dopo l’attuazione della procedura d’informazione prevista dalla Direttiva UE n. 2015/1535.

Omessa installazione degli apparecchi – comma 3

è prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l’omessa installazione / manutenzione, ovvero manomissione / alterazione del RT di cui all’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015.

è altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazione dei predetti strumenti di cui al comma 4 salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri.

Sospensione licenza / attività – comma 4

Il comma 2 dell’art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

è altresì disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l’omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

Ravvedimento – comma 4

Con l’integrazione dell’art. 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. n. 472/97 è previsto che non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati / incompleti quando la violazione è già stata constatata.

Fondo sostegno attività colpite dall’emergenza covid-19 – Art. 207

Al fine di sostenere le attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza COVID-19, per il 2021, è istituito un fondo pari a € 3,8 milioni utilizzabile per il rifinanziamento delle misure di sostegno economico-finanziario già adottate nel corso del 2020.

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