Il decreto “Agosto” è ancora molto lungo per essere spiegato tutto. Ecco perchè, per svelarne trucchi e segreti, ho dovuto separarlo in più numeri. Con l’edizione odierna e quella della prossima settimana chiuderemo il cerchio. Se qualche lettore dovesse avere ancora qualche dubbio, basterà rileggere gli articoli precedenti. Pronti? Cominciamo.
I trucchi dell’esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo (ART. 78)
Abolita la seconda rata dell’IMU per gli immobili delle imprese del settore turistico e dello spettacolo.
Ricordiamo che il decreto Rilancio aveva già abolito la prima rata per alcune tipologie di immobili. Si tratta dell’IMU relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
- stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di
- allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate – Per questi immobili l’abolizione è prevista anche per il 2021 e 2022;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi
- proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
I primi tre punti, lettere a-b-c si riferiscono agli immobili già esentati dal pagamento della prima rata IMU per l’anno 2020 per effetto di quanto previsto dall’articolo 177 del D.L. n. 34/2020.
Con la norma in esame viene però precisato che l’esenzione della seconda rata per i fabbricati D2 riguarda anche le pertinenze.
Le lettere successive estendono invece l’esenzione della seconda rata a cinema e teatri (lett.d)) e immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale (ART. 79)
Il decreto di agosto, con i suoi “trucchi” proroga per il 2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione e miglioramento delle strutture turistico-alberghiere.
Il credito di imposta è stato introdotto dal Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014) e poi rimaneggiato più volte, a favore delle “imprese alberghiere” esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e poi esteso anche agli stabilimenti termali.
Il decreto di agosto proroga il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 e quindi per il 2020 e 2021 fino a un massimo di 200.000 euro. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e può essere usufruito in un’unica soluzione senza la ripartizione in quote annuali.
Il decreto di agosto rifinanzia la misura con 180 milioni di euro.
Sono interessate le strutture alberghiere tra le quali rientrano:
- gli alberghi;
- i villaggi-albergo;
- le residenze turistico-alberghiere;
- gli alberghi diffusi;
- le strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali.
Sono ammessi all’agevolazione anche gli agriturismi e gli stabilimenti termali: queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.
Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 65%, per un importo massimo di € 307.693,30 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a € 200.000 (65% di € 307.693,30).
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (ART. 81)
Per il solo anno 2020, in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive (che presentano le caratteristiche espressamente indicate dal decreto) è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro.
La dotazione finanziaria è limitata a 90 milioni. Nel caso in cui le risorse disponibili dovessero risultare insufficienti per soddisfare le richieste ammesse a beneficio, verrà predisposta la ripartizione tra i beneficiari in proporzione al credito di imposta astrattamente spettante.
A un successivo decreto attuativo (e qui stanno i “trucchi”) sono demandate le modalità operative per poter usufruire del beneficio.
I trucchi sui rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell’editoria (ART. 96)
Al fine di rafforzare il quadro degli strumenti a sostegno della ripresa delle imprese editoriali, l’articolo dispone il rifinanziamento di alcune delle misure emergenziali quali:
- incremento del tetto di spesa previsto dalla disciplina speciale del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari da 60 a 85 milioni di euro;
- modifica la disciplina del credito d’imposta per la carta con aumento dall’8 al 10% del credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, con riferimento alla spesa sostenuta nell’anno 2019.
- si consente alle imprese, per l’esercizio di contribuzione 2020, di pagare i fornitori successivamente al ricevimento del saldo del contributo.