Continuiamo a parlare delle misure urgenti dettate dal DDL di agosto e che stanno continuando, in piena campagna elettorale in molte regioni d’Italia, anche in questo strano mese di settembre. In questo numero approfondiremo alcune di queste misure urgenti. Lasciando ai prossimi due numeri il compito di svelare cosa si cela dietro a questo lunghissimo provvedimento.
Misure urgenti per i rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese (ART. 60)
Vengono rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese:
- 64 milioni per la “nuova Sabatini” per l’anno 2020;
- 500 milioni per i contratti di sviluppo per l’anno 2020;
- 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa per l’anno 2020;
- 50 milioni per il voucher per l’innovazione al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese per l’anno 2021;
- 10 milioni di euro per l’anno 2020 ad incremento del Fondo per la crescita sostenibile per le finalità di promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 c.d. misura Nuova Marcora;
- 950 milioni per l’anno 2021 per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.
Misure urgenti per gli aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese (ART. 62)
Vengono estesi i contributi a fondo perduto anche alle aziende in difficoltà escluse dal decreto Rilancio e poi ammesse su intervento della Commissione Europea, a condizione che:
- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
La relazione tecnica chiarisce che si tratta di una misura ordinamentale che si limita a prevedere l’estensione di aiuti stanziati ad ulteriori categorie di operatori economici.
La quantificazione per la concessione degli aiuti stessi dovrà essere effettuata al momento dell’adozione delle relative misure.
Semplificazione procedimenti assemblee condominiali (ART. 63)
Il decreto di agosto interviene in merito alla maggioranza dell’assemblea condominiale, necessaria per l’approvazione dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio previsti dal decreto Rilancio, nella misura del 110%, alleggerendo la maggioranza dei partecipanti necessaria per deliberare i lavori in un terzo invece che i due terzi del valore dell’edificio.
Proroga moratoria per le pmi ex art. 56 dl 18/2020 (ART. 65)
Tra le misure introdotte dal decreto Cura Italia (D.L. 17/3/20 n.18) a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19, all’art. 56 figura la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi.
La moratoria spetta per tutte le esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia quali:
- le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- il rimborso dei prestiti non rateali;
- il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale;
Ildecreto di agosto modifica la data del 30 settembre 2020 sostituendola con il31 gennaio 2021.
Per le imprese già ammesse, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Per le imprese che ancora non sono state ammesse è possibile rientrare entro il 31 dicembre 2020.
Misure urgenti per le modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società (ART. 71)
Il decreto di agosto proroga le modalità di convocazione in modalità semplificata previste dall’art. 106 c. da 2 a 6 del decreto Cura Italia fino al 15 ottobre invece che 31 luglio 2020.
Lo spostamento della data segue la proroga del periodo emergenziale dal 31 luglio al 15 ottobre.
La modalità semplificata regola lo svolgimento delle assemblee in modalità telematica o per corrispondenza anche in assenza di previsione statutaria.
Misure urgenti per il rifinanziamento cashback – modifiche legge 27 dicembre 2019, n. 160 (ART. 73)
La disposizione prevede uno stanziamento di 2,2 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1.750 milioni di euro per l’anno 2021 che si aggiungerebbero ai 3 miliardi di euro stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 290 della L. 160/2019 e successivamente destinati dall’art. 265, comma 7 del D.L. 34/2020 alla copertura di talune voci di spesa dello stesso D.L. Rilancio.
Ricordiamo che la Legge 27 dicembre 2019 n.160 ai commi 288, 289 e 290, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento disponeva il diritto ad un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni che, fuori dall’attività di impresa, arte o professione, effettuavano regolarmente acquisti di beni e servizi con strumenti di pagamento elettronici.
Il DL Agosto rifinanzia il rimborso in esame, adesso definito “cashback”, rinviando tuttavia a successivi decreti l’operatività della norma che allo stato attuale non ha ancora i contorni ben definiti.
Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di co2 g/km – automotive (ART. 74)
Il cosiddetto Ecobonus plus auto previsto per gli acquisti di auto nuove (elettriche, ibride o comunque a basse emissioni) per il periodo che va da agosto a dicembre 2020, sia nel caso di rottamazione di veicolo con più di 10 anni di vita, sia nel caso di assenza di rottamazione viene dal decreto di agosto rimodulato e rifinanziato.
In particolare, vengono modificate le tabelle di ripartizione dell’incentivo, rimodulando anche il contributo e demandando ad un decreto MEF la sua attuazione.
Viene eliminata la possibilità per il beneficiario – che ha rottamato un veicolo di categoria Ml – di scegliere tra uno sconto di 750 euro, che si sommava al contributo, ovvero per il riconoscimento di un credito di imposta di pari valore da destinare all’acquisto di mezzi di mobilità alternativa (complicatissima da attuare, sotto il profilo della piattaforma informatica) lasciando in capo al beneficiario soltanto il riconoscimento del credito di imposta.
A sostegno della domanda per consentire la ripresa del settore automobilistico, si prevede un ulteriore rifinanziamento della misura per un importo pari a 400 milioni per il 2020.
Tale incremento si somma ai 70 milioni inizialmente previsti per il 2020 ai quali si sono aggiunti altri 100 milioni previsti dal decreto Rilancio.
Per il 2021 sono già stati stanziati 200 milioni aggiuntivi dei 70 milioni già previsti dalla legge di bilancio per il 2019.
Con l’obiettivo di incentivare l’installazione di colonnine elettriche di ricarica, viene istituito un fondo con dotazione pari a 90 milioni di euro per l’anno 2020 destinato all’erogazione di contributi all’acquisto in favore di professionisti e imprese.
Misure urgenti per la sospensione scadenza titoli di credito (ART. 76)
La norma modifica l’articolo 11 del DL “Liquidità”, sulla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, chiarendo che tale sospensione opera fino al 31 agosto 2020.
Con specifico riferimento agli assegni si afferma con chiarezza, che gli assegni portati all’incasso, “non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione” e cioè fino al 31 agosto 2020.
In sostanza, in caso di mancato pagamento, è sospeso il termine per la levata del protesto; non è sospeso invece per gli assegni il termine per la presentazione, in modo che i creditori possano portare all’incasso assegni emessi da debitori “liquidi” che abbiano provvista presso la banca sulla quale l’assegno è tratto o dalla quale è emesso (nel caso di assegno circolare) anche nel periodo di sospensione dei protesti fino al 31 agosto 2020.
Proroga bonus affitti (ART. 77)
L’articolo in commento inserisce tra i soggetti che possono beneficiare del bonus affitti indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, le strutture termali, modificando la disciplina del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28, comma 3 del DL n. 34 del 2020.
Lo stesso articolo proroga il bonus per tutti fino a giugno e per le strutture turistico-ricettive-termali con attività solo stagionale fino a luglio.
Ricordiamo che il bonus spetta nella misura generalizzata del 60% o del 30% in caso di affitto di azienda. Per tutti è condizionato alla diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente con l’eccezione delle strutture turistiche e ora anche termali che ne beneficiano anche senza calo di fatturato.
Tra i soggetti che possono beneficiare del contributo, indipendentemente dal calo di fatturato, vengono inclusi le guide e gli accompagnatori turistici.
Sempre lo stesso articolo al comma 2 proroga al 31/3/2021, per le imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista dall’art. 56 del DL 18/2020 (Cura Italia) per quanto concerne il pagamento della rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020.
Le misure sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea relativamente alla disciplina sugli aiuti di Stato.
BONUS AFFITTI | ||
MISURA | 60% affitti non abitativi30% in caso di affitto di azienda. | |
PER TUTTI | FINO A GIUGNO | REQUISITO diminuzione fatturato almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente |
TURISMO E STABILIMENTI TERMALI – INCLUSE GUIDE TURISTICHE | FINO A LUGLIO | NON RICHIESTA LA DIMINUZIONE DI FATTURATO |