Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 28.10.2020, n. 269 (Edizione straordinaria) il DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto riservato agli “operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il [DPCM 24.10.2020] per contenere la diffusione dell’epidemia” COVID-19 ossia, in particolare, ai soggetti che operano nei settori ricettivo, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto.
Soggetti beneficiari dei ristori
Il contributo spetta ai soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che al 25.10.2020:
hanno partita IVA attiva. L’attivazione della partita IVA a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio;
dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate. Considerata la rilevanza del codice attività, va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal Cassetto fiscale del contribuente. È demandata al MISE la possibilità di individuare ulteriori codici attività relativi a settori economici aventi diritto al contributo, purché “siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive” introdotte dal citato DPCM.
Requisiti richiesti
Analogamente a quanto previsto con riferimento al contributo a fondo perduto riconosciuto dall’art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, la spettanza del beneficio in esame è subordinata alla seguente condizione.
Per espressa previsione normativa:
al fine di individuare il fatturato / corrispettivi è necessario avere riguardo alla data di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni / prestazione dei servizi);
il contributo spetta anche in assenza di tale requisito (o, meglio, non è necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi) per i soggetti che hanno iniziato l’attività (“attivato la partita IVA”) dall’1.1.2019. Il contributo in esame spetta anche in caso di ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni (la presenza di tale condizione comportava l’esclusione dal contributo di cui al citato art. 25).
Modalità di riconoscimento del contributo dei ristori
Il contributo in esame è riconosciuto “automaticamente” ovvero previa presentazione di un’apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.
Il contributo non spetta ai soggetti la cui la partita IVA risulta cessata alla data di presentazione della domanda.
La presentazione della domanda riguarderà, come evidenziato nella citata Relazione illustrativa:
innanzitutto i soggetti che, pur avendo ricavi / compensi 2019 pari o inferiori a € 5 milioni e rientrando quindi tra i beneficiari del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020, “non hanno presentato la relativa istanza”
i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni che risultavano esclusi dal precedente beneficio.
Di fatto, per la maggior parte dei soggetti interessati, il contributo in esame sarà erogato “automaticamente” avendo gli stessi già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25.
Contributo spettante ai ristori
Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.
In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.
La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue.
L’importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.
Da sottolineare per i ristori
Va evidenziato che il nuovo beneficio è riconosciuto anche, come evidenziato nella citata Relazione illustrativa e desumibile dalla suddetta tabella, a favore dei soggetti del settore ricreativo e dell’intrattenimento per i quali l’art. 25-bis, DL n. 34/2020, ora abrogato, prevedeva l’erogazione di uno specifico contributo “privilegiando” le imprese con una riduzione del fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.
Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, dl n. 34/2020
Come accennato, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”.
Lo stesso, come precisato nella citata Relazione illustrativa, è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza, il cui ammontare è stato determinato applicando alla riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 specifiche percentuali differenziate in base ai ricavi / compensi 2019 (20% fino a € 400.000, 15% da € 400.000 a € 1.000.000 e 10% da € 1.000.000 a € 5.000.000).
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il nuovo contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato, applicando la percentuale di ristoro alla misura minima pari a:
€ 1.000 per le persone fisiche;
€ 2.000 per gli altri soggetti.
Soggetti che non hanno presentato domanda per contributo ex art. 25, dl n. 34/2020
I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” determinano il beneficio spettante come “quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza” trasmessa all’Agenzia nonché dei criteri previsti dal comma 5 del citato art. 25.
In particolare il valore è determinato applicando una specifica percentuale(20% – 15% – 10%), individuata in base ai ricavi / compensi 2019, alladifferenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.
La percentuale del 10%, prevista ai fini del contributo ex art. 25 in caso di ricavi / compensi superiori a € 1.000.000 fino a € 5.000.000 è ora applicabile anche in caso di superamento di tale ultimo limite.
Caratteristiche del contributo ristori
Stante il richiamo, ad opera del comma 10 dell’art. 1 del Decreto in esame, di quanto disposto, tra l’altro, dai commi 7 e 11 dell’art. 25, DL n. 34/2020, anche il nuovo beneficio:
non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.
Inoltre, per espressa previsione del comma 12, il contributo è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 finale.
Regime sanzionatorio
Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:
l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
degli interessi ai sensi dell’art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
è applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.