Con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, il Senato ha appena approvato, in via definitiva, la legge di conversione, con modificazioni, del DL 183/2020 (“Milleproroghe”). Il testo è ora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Agevolazione prima casa
La disposizione in commento, novellando l’art. 24 D.L. 23/2020, proroga dal 31/12/2020 al 31/12/2021, la sospensione dei termini previsti nell’ambito della disciplina volta ad agevolare l’acquisto della c.d. “prima casa” (aliquota al 2% dell’imposta di registro/4% dell’Iva dovuta); in particolare, la proroga interessa i seguenti termini:
- 18 mesi dall’acquisto della “prima casa” entro il quale l’acquirente deve trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione
- di un anno entro il quale il contribuente deve acquistare una “abitazione principale” dopo che ha trasferito l’abitazione preposseduta (acquistata coi benefici “prima casa”) prima del decorso dei 5 anni dalla stipula del relativo acquisto
- un anno entro il quale l’acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad “abitazione principale”, deve procedere alla vendita dell’abitazione preposseduta acquistata fruendo dei benefici “prima casa”
- di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro/IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Approvazione bilanci 2020
Le assemblee di approvazione dei bilanci 2020 potranno essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (di fatto vengono introdotte per legge “particolari esigenze” che, dal codice civile, consentono la prima convocazione oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio). Inoltre si estende l’applicabilità delle norme sullo svolgimento “telematico” delle assemblee ordinarie delle Spa e s.r.l., disposte dall’articolo 106 del DL 18/2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021.
“Marketplace” – adempimenti iva
Con modifica dell’art. 13 del D.L. 34/2019, vengono differiti di 6 mesi le previsioni di cui:
all’art. 11-bis, co. 11-15, DL 135/2018: in caso di facilitazione di cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, è prorogato dal 1/01/2021 al 1/07/2021, il marketplace che ha favorito dette vendite (o la relativa importazione, se di valore superiore a €. 150) si considera come avente ricevuto e ceduto detti beni al medesimo art. 13, co. 1, 2 e 3, D.L. 34/2019: è prorogato al 30/06/2021 (in luogo del 31/12/2020) l’obbligo di comunicazione periodica (entro il mese successivo a ciascun trimestre) che indichi il fornitore e i dati delle vendite facilitate tramite il marketplace
Bonus vacanze
Proroga al 31 dicembre 2021 del termine ultimo previsto per l’utilizzo del c.d. “bonus vacanze” (dal termine del 30/06/2021, già prorogato dall’art. 5, c. 6 DL 137/2020 convertito).
Aggiornamento professionale revisori dei conti
In ragione dell’emergenza COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021 (art. 5, co. 2 e 5, d.LGS. 39/2010) s’intendono assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31/12/2022.
Misure per le aree dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Vengono introdotte diverse misure a favore dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017; in particolare:
- si esenta le attività produttive per l’anno 2021 dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- si prorogano al 31/12/2021 le esenzioni previste per determinate utenze (energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia) localizzate nelle zone rosse all’interno delle località colpite dai sismi iniziati nel 2016.;
- vengono differiti al 31/12/2021 i termini (scaduti il 31 dicembre 2020) entro i quali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all’emergenza in corso nei territori in questione;
- viene stabilito che, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione, le stazioni appaltanti possono precedere all’affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici.
Garanzia Sace
Si estende dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività della garanzia Italia SACE sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB- o equivalente.
Disposizioni in materia di società partecipate
Il tardivo deposito dei bilanci relativi all’esercizio 2019 al Registro imprese, da parte di aziende speciali e istituzioni, non dà luogo a sanzioni purché effettuato entro il 31 marzo 2021.
Società benefit
Possibilità di usufruire del credito di imposta previsto dall’art. 38-ter del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit anche in relazione ai costi sostenuti fino al 30 giugno 2021. Il credito d’imposta viene reso utilizzabile in compensazione a decorrere dal 2021, anziché per il solo anno 2021.
Utilizzo formato elettronico ESEF
Proroga di un anno dell’obbligo di utilizzare il formato elettronico ESEF per la redazione delle relazioni finanziarie annuali da parte delle società quotate europee.
Contributi editoria
Sono differiti di ulteriori 24 mesi i termini riguardanti la riduzione dei contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, previsti dalla legge di Bilancio 2019 (già prorogati dalla legge di Bilancio 2020).
A seguito della proroga, decorre dall’annualità di contributo 2023 la riduzione progressiva dell’importo erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione dall’annualità di contributo 2026, per le seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:
- imprese costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani/periodici (art. 2, co. 1, lett. a), Dlgs. 70/2017)
- enti senza fini di lucro, o imprese editrici di quotidiani/periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto (art. 2, co. 1, lett. c), d.lgs. 70/2017).