DL Sostegni – al via. La Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, cd. “Decreto Sostegni” (nella versione già approvata dal Senato – atto C. 3099). Eccolo contributo per contributo
Nuovo contributo a fondo perduto

Per i soggetti che non hanno presentato (e, quindi, fruito) l’istanza per il contributo a fondo perduto ex art. 1 del DL 41/2021 (c.d. “Sostegni”), sarà necessario procedervi, nel rispetto della seguente condizioni (modificate):
? l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 (dunque la media non è più calcolata in relazione all’anno solare 2020)
? sia inferiore almeno del 30% (invariato)
? rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del corrispondente periodo precedente:1/04/2019 – 31/03/2020.
⚠️ Invariate le percentuali e gli scaglioni (sempre riferiti ai ricavi/compensi 2019) da applicare al “calo di fatturato” mensile:
? 60% fino a €. 100.000
? 50% da €. 100.000 a €. 400.000
? 40% da €. 400.000 ad €. 1 milione
? 30% da €. 1 milioni ad €. 5 milioni
? 20% da €. 5 milioni ad €. 10 milioni.
Ai soggetti che hanno già presentato l’istanza, il contributo dovrebbe essere erogato in automatico (pur considerato il diverso calcolo del calo del fatturato medio mensile).
Contributo Bonus locazioni

Relativamente al credito d’imposta sui canoni di locazione a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, si prevede:
? la proroga al 31/05/2021 per i soggetti cui già spettava fino al 30/04/2021 (imprese turistico-ricettive ed agenzie di viaggio/tour operator), secondo le modalità finora previste per tali soggetti (credito nella misura del 60% per la locazione, nonché del 50% per l’affitto d’azienda per le strutture turistico ricettive, a prescindere dall’ammontare di ricavi del 2019)
? la possibilità, per tutte le imprese/professionisti, di accedere al bonus locazioni, da gennaio a maggio 2021, nelle ordinarie misure (60% per la locazione di immobili; 30% per l’affitto d’azienda), al ricorrere dei seguenti requisiti:
?rispetto del calo del fatturato del 30% da calcolare confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 (esonerati i soggetti neocostituiti nel 2019)
?limite di ricavi di €. 10 milioni (rispetto ai 5 mil. attuali) nel 2019.
Nuova garanzia fondo PMI per ricerca sviluppo e investimenti
Viene previsto un nuovo strumento di garanzia di portafoglio (su cartolarizzazioni sintetiche) attraverso il Fondo centrale PMI per accrescere il patrimonio delle imprese. Il decreto Sostegni bis struttura l’accesso a nuovi finanziamenti di medio-lungo termine (6- 15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a R&S e investimento.
ACE Innovativa 2021
Nuova ACE per la patrimonializzazione delle imprese: la misura viene rafforzata per l’anno d’imposta 2021 con la possibilità di usufruirne anticipatamente sotto forma di credito d’imposta: in pratica, è riconosciuta la possibilità di calcolare un rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021 fino a 10 milioni e di trasformarlo in credito d’imposta da utilizzare in compensazione nello stesso anno, precludendo la deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e il riporto agli anni successivi delle eventuali eccedenze.
Il rendimento nozionale è valutato con aliquota del 15%, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto; tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis. Meccanismi di recapture del beneficio fiscale fruito sono previsti, qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio.
Superbonus e contributo
Viene stabilito che l’IVA non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del superbonus (art. 119 del D.L. 34/2020) si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
Contributo Rottamazione Ter – saldo e stralcio

Viene confermata la modifica del calendario per il pagamento delle somme dovute per la rottamazione-ter e il saldo e stralcio:
? le rate del 2020 potranno essere versate entro il 31 luglio 2021 (riammissione nei termini per coloro che non vi avevano proceduto)
? mentre quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, entro il 30 novembre 2021
? con il riconoscimento di 5 giorni di tolleranza.
Proroga termine Irap erroneamente non versata
E’ prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Cessione del credito per investimenti strumentali nuovi
Con l’inserimento dell’articolo 1-bis si rendono cedibili i crediti d’imposta previsti per investimenti in beni strumentali nuovi (ex “super/iper ammortamento”) ai fini della cd. Transizione 4.0.
Ai beneficiari viene quindi consentito di avvalersi, in luogo della compensazione, della cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga precompilata IVA
Si stabilisce:
?il rispetto del requisito di riduzione del fatturato (30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019) non è richiesto per i nuovi soggetti che hanno avviato la propria attività nel 2021
? il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante
? che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell’imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Esonero versamento canone unico
Proroga al 31 dicembre 2021 (in luogo del precedente 30 giugno 2021) dell’esenzione dal versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari e del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati.
Vengono invece confermate fino al 31 dicembre 2021 le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse.
Contributo start up
Viene istituito un fondo da 20 milioni di euro, per l’anno 2021, per la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019 a cui non spetta il contributo di cui all’art. 1 in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Il nuovo contributo è riconosciuto purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti per l’accesso al contributo di cui all’articolo 1.
È demandato ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze il compito di stabilire i criteri e le modalità di attuazione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
Si estende la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. decreto Agosto). Per effetto delle modifiche proposte detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest’ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo (con applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle addizionali nella misura del 10 per cento) e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali (riconoscimento del maggior valore di beni e partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento, ai sensi del comma 4 dell’articolo 110).
Aiuti di importo limitato e aiuti di sostegno a costi fissi non coperti

L’articolo 1, co. da 13 a 17-bis, disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione UE, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione UE, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche.
La disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l’erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità.
L’importo complessivo dell’aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L’aiuto – che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 – non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese.
Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
La disciplina europea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti prevede che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti, non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell’attività commerciale.
L’aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019.
L’intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l’intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. L’importo complessivo dell’aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa. Il comma 17-bis, infine, di cui si propone l’inserimento per effetto dell’approvazione in sede referente dell’emendamento 1.173 (testo 2) e altri identici consente di versare, per l’anno 2021, le somme affidate all’agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la cosiddetta “compensazione straordinaria” con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.
DTA

Sei mesi in più e limite delle DTA che si possono trasformare in credito d’imposta che sale dal 2% al 3%: sono le due misure previste dal decreto Sostegni bis per rafforzare la norma sugli incentivi alle aggregazioni introdotte con la legge di Bilancio 2021.
Il decreto include tra le aggregazioni agevolabili anche quelle deliberate fino al 30 giugno 2022, invece che fino al 31 dicembre 2021, e innalza il limite delle attività per imposte anticipate (DTA) trasformabili in credito d’imposta “dal 2 al 3 per cento.
Altre novità
? Slittamento dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 dell’entrata in vigore della cosiddetta plastic tax.
? Proroga al 31 maggio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator
?Per l’anno 2021, escluso il versamento della prima rata dell’IMU per gli immobili i cui possessori hanno i requisiti richiesti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL n. 41 del 2021. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
?Proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dal versamento del canone unico Tosap. Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale.
?Credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo anche per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
?Accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dall’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai giovani di età inferiore ai 36 anni, fino al 31 dicembre 2022.
?Smart working fino al 30 settembre 2021 applicabile nel settore privato. La modalità di lavoro agile potrà essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali.