730/2021 novità per la detrazione oneri. Con il provv. dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2021, n. 13104/2021 è stato approvato il modello 730/2021, relativo al periodo d’imposta 2020, unitamente alle relative istruzioni di compilazione. Di seguito la novità riferita agli obblighi di tracciabilità del pagamento degli oneri, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020.
Detrazione oneri – tracciabilità
Il co. 679 dell’art. 1 della L. 160/2019 ha previsto che, ai fini dell’IRPEF:
la detrazione del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative richiede che la spesa venga sostenuta con versamento bancario/postale o tramite altri sistemi di pagamento ex art. 23 del D.lgs. 241/1997 (carte di debito/credito e prepagate, nonché assegni bancari e circolari. Ovvero altri sistemi di pagamento. In relazione a questi ultimi, la RM 108/2014 ha quindi generalizzato il concetto. Ritenendo siano tutti quelli che garantiscono la tracciabilità nonché l’identificazione del suo autore, onde consentire all’amministrazione finanziaria di effettuare efficaci controlli).
Fanno eccezione alla tracciabilità degli oneri (co. 680)
le detrazioni spettanti con riguardo alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medicine e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Dimostrazione del pagamento degli oneri
In merito agli obblighi di produzione documentale, l’utilizzo del mezzo tracciabile può essere dal contribuente dimostrato tramite prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale/MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, documentato mediante l’annotazione in fattura, nonché ricevuta fiscale o documento commerciale, dal percettore delle somme. Attenzione in questo caso che quindi potrebbe generarsi il tema della marca da bollo € per le somme superiori a € 77,47.
Elenco spese con obbligo di tracciabilità
⚠️ Spese veterinarie
⚠️ Spese funebri
⚠️Spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica
⚠️ Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e per il rischio di non autosufficienza
⚠️Erogazioni liberali a favore di: enti che operano nel settore culturale/artistico o dello spettacolo; società/associazioni sportive dilettantistiche (SSD/ASD); di associazioni di promozione sociale
⚠️Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni
⚠️ Spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”
⚠️ Spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non autosufficienti
⚠️ Spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
⚠️ Spese per asili nido
Deroghe: la disposizione sugli oneri non si applica
alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici
alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Detrazione per oneri: parametrazione
La Legge di Bilancio 2020 relativamente agli oneri detraibili prevede quindi le seguenti novità:
c. 629: parametrazione delle detrazioni al reddito complessivo
c. 679: tracciabilità delle detrazioni
Parametrazione delle detrazioni al reddito complessivo
Il co. 629 ha previsto che, a decorrere dal 1/01/2020:
salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR spettano:
se < = € 120.000,00 pari all’intero importo della spesa sostenuta
superiori € 120.000,00 e <= a € 240.000,00 viene calcolato il rapporto tra:
importo di € 240.000,00 diminuito del reddito complessivo
ed € 120.000,00
> € 240.000.,00 non spetta alcuna detrazione.
Determinazione degli oneri
Determinazione del Reddito complessivo: ai fini della parametrazione in esame, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (ex art. 10 co. 3-bis del TUIR)
Si deve, quindi, tenere conto:
del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L.190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014, come modificato dal co. 692 lett. g) dell’art. 1 della legge di bilancio 2020);
dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (ai sensi dell’art. 3 co. 7 Dlgs. 23/2011)
Casi di esclusione
Sono esclusi quindi dalla parametrizzazione (la dertrazione per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo). Nonché gli oneri di cui al c. 1 lettera a) e b) e co. 1-TER dell’art. 15 del TUIR:
interessi passivi :
prestiti e mutui agrari
mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale
su mutui ipotecari per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale
spese sanitarie di cui al co. 1 lettera c) dell’art. 15 del TUIR