Il comma 155 dell’articolo unico della Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg) interviene sulle detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani.
Si amplia l’ambito applicativo della detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani
In particolare le norme in commento:
elevano il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
estendono la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare;
innalzano il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;
chiariscono che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
elevano l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20 per cento dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
Per i giovani, più in dettaglio, viene sostituito il c. 1-ter dell’articolo 16 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986)
Il quale nella formulazione previgente:
attribuiva ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni,
che stipulano un contratto di locazione a canone concordato (ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431)
per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge
per i primi tre anni una detrazione pari a 300 euro, ove il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro.
Con la CM 7/2021 ( https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534893/Circolare+n.+7+del+25+giugno+2021.pdf/02b5659b-bc36-ee9e-122f-b16a285cf9ed), le Entrate avevano chiarito che la detrazione compete per i primi tre anni dalla stipula del contratto, sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma.
Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2018 la detrazione può essere fruita anche per il 2019 e il 2020.
Giovani fate attenzione
Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione.
Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi.
Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.3).
Per effetto delle norme in esame
viene elevato il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
estensione della detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare e non solo, dunque, l’intera unità;
si eleva il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni;
si chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
elevazione dell’importo della detrazione spettante da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, si chiarisce che essa spetti in misura pari a pari al 20 per cento dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
per usufruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di locazione a canone concordato (ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431);
che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge;
il previgente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro.