Siamo già a settembre. E’ ora di svelare altre regole del decreto Agosto. Che comunque avranno ricadute anche nel mese appena iniziato. Curiosi? Ecco allora a voi gli ultimi punti (per questa settimana) da spiegare.
Regole Capo II disposizioni in materia di coesione territoriale
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate. Decontribuzione sud (ART. 27)
Nuovo sconto sui contributi per le imprese delle Regioni del Sud per il contrasto alla crisi economica provocata dall’epidemia Covid 19. L’art. 27 del decreto di Agosto stanzia più di un miliardo di euro per una agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro privati situati nelle aree svantaggiate del Paese, applicabile (per ora) da ottobre a dicembre 2020. Sono esclusi lavoro agricolo e lavoro domestico. La novità è che sono interessati tutti i dipendenti già presenti in azienda.

Le aree svantaggiate sono individuate nelle “Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale”. Si tratta in particolare delle Regioni del Sud già interessate dal Bonus Sud cui si aggiunge però anche l’Umbria.
Sgravi
Le regole che determinano lo sgravio sono le seguenti. Lo sgravio è fissato al 30% della contribuzione previdenziale, esclusi i premi per l’assicurazione contro gli infortuni INAIL e mantenendo ferma l’aliquota di computo ai fini pensionistici. La norma del decreto di Agosto è sottoposta alla direttiva comunitaria sugli Aiuti di stato e deve essere quindi approvata dalla Commissione Europea.

L’articolo in commento prevede anche che un decreto interministeriale Lavoro- Economia- Mezzogiorno entro il 30 novembre 2020, definisca le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socioeconomico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di altre misure agevolative di decontribuzione da mettere in atto per il periodo 2021-2029.
SGRAVI CONTRIBUTIVI DECRETO AGOSTO | ||
TIPOLOGIA | DURATA | BENEFICIARI |
Esonero totale assunzioni a t. indeterminato (art. 6) | 6 mesi (stipula o conversione contratto fino al 31.12.2020) | Datori di lavoro privati, con esclusione dii lavoro domestico;lavoro agricolo;apprendistato; |
Esonero totale assunzioni a termine (art. 7) | 3 mesi (stipula fino al 31.12.2020) | datori di lavoro privati del settore turistico e termale; |
Sgravio del 30% dipendenti già in forza nelle aree svantaggiate (art. 27) | 3 mesi dal 1 .10 al 31.12 2020 | datori di lavoro privati, con esclusione dii lavoro domestico;lavoro agricolo. |
Regole Capo VI Sostegno e rilancio dell’economia
Fondo per la filiera della ristorazione (ART. 58)
Il decreto di agosto stanzia 600 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere le attività di ristorazione attraverso un contributo a fondo perduto per acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari. Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese con i seguenti codici ATECO:
- 56.10.11 – Ristorazione con somministrazione;
- 56.29.10 – Mense;
- 56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale;
per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P. Condizione necessaria è che le imprese abbiano avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Non è richiesto nessun requisito per chi ha iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2020. Si attende decreto attuativo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Regole di contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (ART. 59)
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle città a vocazione turistica, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
- per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
I Comuni a cui spetta il contributo sono i seguenti:

Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore a due terzi del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto in misura non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.