Con Provv. del 15/01/2021 sono stati approvati i modelli definitivi da utilizzare quest’anno per presentare la Certificazione Unica da parte dei datori di lavoro sostituti d’imposta. La Certificazione Unica 2021 relativa al reddito di lavoro subordinato erogato ai dipendenti deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2021. Il termine è invece prorogato al 2 novembre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
Le principali novità della certificazione unica
Trattamento integrativo del reddito e bonus IRPEF

Il D.L. 5 febbraio 2020 n. 3 ha previsto all’articolo 1 il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo. Tale trattamento è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
Al punto 13 e 14 viene richiesto di indicare i giorni per cui spettano le detrazioni da lavoro dipendente, per il 2020 opportunamente ripartiti tra quelli cadenti nel primo e nel secondo semestre del periodo d’imposta. La somma dei valori contenuti nelle due caselle resta ordinariamente esposta al punto 6.
A) Sezione Bonus IRPEF
Al punto 391 è necessario indicar
1) il codice 1 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus IRPEF e lo ha erogato tutto o in parte;
2) il codice 2 se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus IRPEF o comunque non lo ha erogato neanche in parte.
Nel punto 392 va indicato l’importo del bonus IRPEF che il sostituto d’imposta ha erogato al lavoratore dipendente.
Al punto 393 va indicato l’importo del bonus Irpef, riconosciuto ma non ha erogato al dipendente. Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al bonus IRPEF erogato da precedenti sostituti. Riportando tali dati in dettaglio nei punti da 395 a 398. Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del bonus IRPEF precedentemente riconosciuto indicare nel punto 394 l’ammontare di detto bonus recuperato. In questo caso l’importo da riportare al punto 392 deve intendersi al netto dell’importo recuperato.
B) Certificazione unica e trattamento integrativo

Il trattamento integrativo, introdotto a decorrere dal mese di luglio 2020 e non concorre alla formazione del reddito.
Per la compilazione del punto 400 è necessario indicare:
✅ il codice 1 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;
✅ il codice 2 se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.
Nel punto 401 va indicato l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha erogato al lavoratore dipendente.
Nel punto 402 va indicato l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.
Certificazione unica e precedenti lavori
Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi al trattamento integrativo erogato da precedenti sostituti. In tal caso nei punti da 405 a 406 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto 410 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta. Si precisa che i punti 408 e 409 devono essere compilati nella sola ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in cui quest’ultimo abbia recuperato il trattamento integrativo. L’importo indicato nei punti 408 e 409 devono essere riportati rispettivamente anche nei precedenti punti 403 e 404.
In caso di recupero del trattamento integrativo

Nel caso in cui si debba procedere al recupero del trattamento integrativo erogato ma non spettante, il sostituto d’imposta deve indicare:
✅ nel punto 403 l’ammontare di detto trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio;
✅ nel punto 404, nel caso in cui il recupero avvenga in forma rateizzata, l’ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio.
Il punto 469 deve essere compilato per l’indicazione delle ritenute che in sede di operazione di conguaglio non sono state prelevate, ma che saranno prelevate nei periodi di paga successivi. In particolare, deve essere indicato:
? l’importo dell’IRPEF che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio) a causa di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo;
? l’importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni (cod. AW) della certificazione deve essere specificato, che relativamente a tali somme, sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile;
? l’importo dell’IRPEF determinata in sede di conguaglio per le pensioni di cui all’articolo 38, comma 7 del DL n. 78/2010 prelevato, in un numero massimo di 11 rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
? l’importo dell’IRPEF determinata in sede di conguaglio in caso di recupero dell’ulteriore detrazione non più spettante prelevato a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio; tale recupero è effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora il recupero da effettuare sia di importo superiore a 60 euro.
Certificazione unica e Clausola di salvaguardia

Il decreto Rilancio (art. 128, D.L. 34/2020) ha stabilito che, nel caso in cui il credito derivante dal bonus IRPEF o dal trattamento integrativo del reddito non risultasse spettante per incapienza conseguente all’intervento di ammortizzatori sociali con causale “Covid-19”, resta comunque consentita l’erogazione di tali importi. Il sostituto d’imposta, pertanto, se spettanti, riconosce il bonus IRPEF e il trattamento integrativo per il periodo nel quale il lavoratore ha fruito degli ammortizzatori sociali speciali concessi dal decreto Cura Italia assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In particolare, il sostituto dovrà:
A) barrare il punto 478, nel caso in cui siano state erogate somme come sostegno al reddito;
B) compilare il punto 479, indicando il reddito da lavoro dipendente effettivamente erogato;
C) compilare il punto 480, indicando il reddito contrattuale che sarebbe stato erogato in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
“Premio Covid” marzo 2020
Il decreto Cura Italia (art. 63, D.L. 18/2020) ha previsto la corresponsione di un premio, pari ad €. 100, limitatamente al mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito. Beneficiari sono stati i titolari di reddito da lavoro dipendente in possesso, nel 2019, di un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo fino a €. 40.000 che hanno proseguito lo svolgimento dell’attività di lavoro subordinato nella propria sede di lavoro nel predetto mese di marzo.
L’importo relativo al premio erogato deve essere riportato nel punto 476 del modello CU 2021.

Certificazione unica e Erogazioni in natura
Il decreto Agosto” (art. 112, D.L. 104/2020) ha stabilito, limitatamente al periodo d’imposta 2020, il raddoppio dell’importo entro cui il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti non concorre alla formazione del reddito, che è passata da euro 258,23 ad euro 516,46. Le somme eventualmente erogate a tale titolo sono indicate nel punto 474, che resta invariato.