La condanna definitiva di Mario Roggero a quattordici anni e nove mesi di reclusione ha riacceso il dibattito sulla legittima difesa e sui limiti entro i quali l’ordinamento consente al cittadino di reagire a un’aggressione. Alla sentenza della Corte di Cassazione sono seguiti il rigetto dell’istanza di differimento dell’esecuzione della pena e la richiesta di grazia rivolta al Presidente della Repubblica. Sul piano politico, alcune forze del centrodestra hanno rilanciato la proposta di modificare l’art. 52 del codice penale, sostenendo che chi difende la propria attività economica non dovrebbe andare incontro a una condanna tanto severa.
Il caso Roggero è una vicenda destinata a dividere

Da un lato vi è un uomo che ha subito una rapina armata nella propria gioielleria, un’esperienza capace di segnare profondamente chiunque. È naturale che una parte dell’opinione pubblica continui a considerarlo, prima di tutto, una vittima. Dall’altro lato vi è il diritto, che non può essere governato dall’emotività. La legittima difesa non coincide con il diritto di farsi giustizia da sé. L’art. 52 c.p. consente di reagire soltanto finché la reazione sia necessaria a respingere un’offesa ingiusta in atto. Quando il pericolo cessa, cessa anche la scriminante.
È questo il principio sul quale poggia l’intera vicenda Roggero
Secondo quanto definitivamente accertato nel processo, i rapinatori avevano ormai abbandonato la refurtiva e stavano fuggendo. Roggero li inseguì all’esterno del negozio, esplodendo numerosi colpi di pistola che raggiunsero due di loro alle spalle, provocandone la morte. Il terzo, già ferito e ormai a terra, venne colpito con calci alla testa. Se questa è la ricostruzione definitivamente accolta dai giudici, diventa difficile sostenere che l’aggressione fosse ancora in atto. L’inseguimento sostituisce la difesa; la reazione si trasforma in iniziativa offensiva.
La riforma del 2019

Neppure la riforma del 2019, che ha rafforzato la tutela della cosiddetta difesa domiciliare, ha eliminato il requisito dell’attualità del pericolo. Il legislatore non ha mai riconosciuto al cittadino il potere di inseguire il rapinatore in fuga e di esercitare una funzione punitiva che appartiene esclusivamente allo Stato. Da questo punto di vista la conferma della condanna da parte della Corte di cassazione appare coerente con i principi che regolano da sempre la legittima difesa. Ciò non esclude il profilo umano della vicenda.
La pena
Una pena di quattordici anni e nove mesi, inflitta a una persona ormai non più giovane (74 anni), rischia di assumere il significato di un fine pena pressoché definitivo. È comprensibile che la famiglia invochi un provvedimento di clemenza, anche in considerazione delle conseguenze economiche che la detenzione potrebbe avere sulla gioielleria.
Ma questo è il terreno della grazia, non della legittima difesa

La grazia non corregge una sentenza ritenuta ingiusta: interviene, eventualmente, per ragioni di umanità o di particolare equità. È un istituto diverso, che presuppone proprio la definitività della condanna.
Roggero e la modifica dell’art. 52 c.p.

Diverso è anche il tema della modifica dell’art. 52 c.p. Ogni legge può essere modificata. La domanda, tuttavia, è un’altra: il caso Roggero dimostra davvero l’esistenza di una lacuna normativa oppure rappresenta l’applicazione di una regola che continua a distinguere la difesa dalla vendetta? È una domanda destinata ad accompagnare il dibattito politico. Ma la risposta giuridica, almeno allo stato della legislazione vigente, sembra difficilmente contestabile: il diritto tutela chi si difende da un’aggressione, non chi punisce chi sta ormai fuggendo.
Lo stesso principio vale quando la forza è esercitata dallo Stato
La morte di Abderrahim Fakir, il quarantaduenne di origine marocchina deceduto nei giorni scorsi a Bologna durante un intervento di polizia, ripropone il medesimo problema da una prospettiva opposta. Le immagini diffuse mostrano l’uomo immobilizzato a terra, con fascette ai polsi e ai piedi, mantenuto in posizione prona mentre continua a divincolarsi. Poco prima gli sarebbe stato spruzzato, a distanza ravvicinata, spray al peperoncino. Solo successivamente intervengono i soccorritori della Croce Rossa, che tentano invano di rianimarlo mediante compressioni toraciche e ventilazione. Anche i tempi dell’intervento sanitario costituiscono uno dei profili sui quali la magistratura sarà chiamata a fare piena luce.
Da Roggero a Abderrahim Fakir
Sarà infatti l’inchiesta ad accertare le cause del decesso, l’eventuale incidenza delle tecniche di contenimento, dell’utilizzo dello spray urticante e del ritardo dei soccorsi, nonché la conformità dell’operato degli agenti alle linee guida del Ministero dell’interno per la gestione delle persone non collaborative. Anche in questo caso il criterio giuridico è semplice nella sua formulazione, ma delicato nella sua applicazione: la forza è lecita soltanto quando sia necessaria, proporzionata e strettamente funzionale allo scopo perseguito. Una volta neutralizzato il pericolo, ogni ulteriore compressione della libertà personale deve trovare una rigorosa giustificazione. Proprio perché lo Stato esercita il monopolio della coercizione, è tenuto al più rigoroso rispetto della legge.
Un triste parallelo

Le immagini hanno inevitabilmente richiamato alla memoria il caso di George Floyd, morto a Minneapolis nel maggio 2020 durante un arresto. Ogni vicenda presenta naturalmente caratteristiche proprie e non sono consentiti parallelismi automatici; tuttavia, entrambe riportano al centro dello stesso interrogativo: fino a dove può spingersi l’uso della forza da parte dell’autorità senza oltrepassare il confine della legalità?
In fondo, il principio è identico a quello emerso nel caso Roggero

Che la forza sia esercitata da un privato che reagisce a una rapina o da un agente nell’esercizio delle proprie funzioni, il diritto pone il medesimo limite: la coercizione serve a tutelare, non a punire. Quando cessa la necessità della difesa o del contenimento, la forza non può trasformarsi in una sanzione anticipata. È questo il discrimine che separa lo Stato di diritto tanto dalla giustizia privata quanto dall’abuso del potere pubblico.
Il parere del sindaco
La vicenda bolognese ha assunto inevitabilmente anche una dimensione politica. Il sindaco Matteo Lepore, che in più occasioni ha espresso posizioni particolarmente sensibili ai temi dei diritti umani, dell’accoglienza dei migranti e, più recentemente, della crisi mediorientale, ha chiesto pubblicamente che venga fatta piena luce sulla morte di Fakir, partecipando al clima di forte attenzione che ha accompagnato la vicenda.
La manifestazione che degenera
Nelle ore successive si è svolta una manifestazione cittadina che, pur organizzata per chiedere verità e trasparenza, è degenerata in violenti scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine. Da qui le accuse rivolte dal centrodestra al sindaco, ritenuto responsabile di avere contribuito, con un’iniziativa ritenuta prematura rispetto agli accertamenti ancora in corso, ad alimentare un clima di tensione poi sfociato nella violenza. Si tratta, evidentemente, di una valutazione politica, destinata a rimanere tale. Ciò che invece appartiene al diritto è un’altra considerazione: né la morte di Fakir né gli episodi di violenza verificatisi durante la manifestazione possono essere giudicati sulla base delle emozioni o delle appartenenze ideologiche. Entrambe le vicende richiedono accertamenti rigorosi, fondati esclusivamente sui fatti e sulle prove.
È forse questa la lezione comune che emerge tanto dal caso Roggero quanto da quello di Bologna

Lo Stato di diritto vive di equilibrio. Pretende che il cittadino non si trasformi in giustiziere, che la forza pubblica non ecceda nell’esercizio della coercizione e che il diritto di manifestare non degeneri in violenza. La stessa legge che tutela i diritti di tutti impone a tutti gli stessi limiti. Chi avesse ecceduto nell’uso della forza dovrà risponderne; allo stesso modo dovrà risponderne chi abbia trasformato una manifestazione di protesta in occasione di devastazioni e aggressioni. Il diritto di manifestare costituisce uno dei cardini della democrazia; la violenza, invece, non è mai una forma legittima di dissenso. Solo mantenendo ferma questa distinzione la giustizia può continuare a svolgere il proprio compito, senza essere sostituita dalla vendetta privata, dall’abuso del potere pubblico, dalla pressione della piazza o dalla propaganda politica.













































































