Se pensavate che gli articoli del decreto agosto si fossero fermati alla settimana scorsa sbagliavate di grosso. Ecco questa settimana un’altra serie di disposizioni che, spiegate in maniera chiara, potranno darvi utili indicazioni su come muovervi nel mondo del lavoro.
Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (ART. 12)

L’Art. 12, invece, provvede al finanziamento anche per il mese di giugno dell’indennità di 600 euro per i collaboratori sportivi. Come per il decreto Rilancio, beneficiari nello specifico sono i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:
- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le federazioni sportive nazionali;
- gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le società e associazioni sportive dilettantistiche;
già attivi alla data del 23 febbraio 2020, e che, per l’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il bonus 600 euro del Decreto Agosto non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con:
- altro reddito da lavoro;
- reddito di cittadinanza;
- reddito di emergenza;
- altre indennità INPS per Covid 19.
Le domande complete di autocertificazione dei requisiti andranno presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. I soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio non dovranno fare ulteriore domanda, per ottenere l’indennità per il mese di giugno 2020. Sarà un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Agosto nonché dettare le modalità attuative.
Disposizioni concernenti l’indennità a valere sul fondo per il reddito di ultima istanza – bonus professionisti maggio (ART. 13)

Il decreto di Agosto provvede con un rifinanziamento di 530 milioni di euro a completare l’attuazione di quanto previsto già dal decreto Cura Italia e Rilancio, nonché l’indennità di sostegno al reddito per i professionisti iscritti alle Casse ordinistiche, per il mese di maggio 2020, pari a 1000 euro. Si riconfermano i seguenti requisiti:
- non essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non essere titolare di pensione;
- aver conseguito per l’anno 2018 un reddito professionale non superiore a 35mila euro. L’attività deve essere stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati a causa dell’emergenza sanitaria;
- aver percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e aver ridotto o sospeso l’attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il termine temporale e disposizioni
Viene introdotta quindi una sola modifica: il termine temporale per la cessazione di attività è spostato dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020.
L’indennità sarà erogata automaticamente a chi ha già fatto richiesta a marzo o aprile. Mentre per coloro che non abbiano richiesto le mensilità precedenti le domande andranno presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto Agosto.
ALTRE INDENNITA’ DECRETO AGOSTO | |
INDENNITA LAVORATORI MARITTIMI art. 10 | Mesi di giugno e luglio 2020: 600 euro ciascuno (GESTIONE INPS) |
INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI art. 12 | Mese di giugno 2020: 600 euro (GESTIONE SPORT E SALUTE SPA) |
INDENNITA’ PROFESSIONISTI CON CASSA art. 13 | Mese di maggio 1000 euro (GESTIONE CASSE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI) |
Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (ART. 14)

È prevista la proroga del blocco ai licenziamenti economici, ma solo per:
- le aziende che utilizzano la cassa integrazione prevista dall’art. 1 di questo decreto e
- quelle che l’hanno utilizzata e optano per il nuovo esonero contributivo ex art. 3 del decreto Agosto.
Ricordiamo che si tratta nello specifico del divieto di licenziamento sia individuale che collettivo per giustificato motivo oggettivo, attivo già da marzo a seguito del decreto Cura Italia e rinnovato dal decreto Rilancio, con scadenza prevista il prossimo 17 agosto.
Lo stop si applica per tutto il periodo di utilizzo e varia a seconda dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali. La data finale per chi inizia l’utilizzo senza interruzioni il 13 luglio scatterà il 16 novembre 2020.
Restano sempre esclusi dal divieto:
- i casi di cambio di appalto in cui “il personale interessato dal recesso, già sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore”;
- le imprese che hanno cessato l’attività;
- le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (non RSU RSA) solo per i lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Si riconferma invece al comma 4 la previsione del decreto Rilancio, per cui le aziende che rinunciano a procedure di licenziamento già avviate possono revocarle, senza oneri per i datori di lavoro purché facciano richiesta contestualmente di cassa integrazione.
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati (aumento pensione invalidità) (ART. 15)
A partire dal 20 luglio 2020 gli invalidi civili totali di età superiore a 18 anni, titolari della relativa pensione o di quella di inabilità, hanno diritto all’elevazione dell’assegno fino a 651,51 euro mensili, come prescritto dalla sentenza della Corte costituzionale 152/2020.
La sentenza era stata già recepita in sede di conversione del Dl 34/2020 (Rilancio) con l’articolo 89 bis, ma il testo era impreciso e prevedeva che l’aumento spettasse “indipendentemente dal requisito anagrafico dei 60 anni di età” con l’effetto involontario di includere anche i minorenni. Ora il decreto Agosto abroga tale articolo, e reintroduce l’aumento delle pensioni di invalidità totale (compresi ciechi e sordomuti) “per i titolari superiori a 18 anni”.
Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse (ART. 19)

Per i datori di lavoro delle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia che abbiano sospeso l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei dipendenti per provvedimenti delle autorità connessi all’emergenza COVID-19, sono disponibili ulteriori 4 settimane di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa in deroga, con specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare». I periodi devono essere compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e corrispondere alla durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, per un massimo di quattro settimane.
Le domande vanno trasmesse per via telematica all’INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020 allegando copia del provvedimento della pubblica autorità. In caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari entro il 15 novembre 2020.
Le domande saranno accolte dall’Inps fino al raggiungimento del limite di risorse previste pari a 59,3 milioni di euro per l’anno 2020.
Rideterminazione dei limiti di spesa per bonus baby sitter e lavoratori domestici (ART. 21)
Il decreto di Agosto ridefinisce i finanziamenti massimi per due misure attivate dal decreto Cura Italia: bonus baby sitter e bonus lavoratori domestici. Vista la distribuzione delle richieste che ha portato all’esaurimento dei fondi destinati in particolare ai lavoratori della pubblica amministrazione, vengono destinati al bonus baby-sitter per Covid 19 circa 170 milioni di euro, precedentemente stanziati per il bonus lavoratori domestici e rimasti inutilizzati.
Fondo per la formazione delle casalinghe(ART. 22)

L’articolo 22 del decreto di Agosto istituisce un fondo per la formazione delle casalinghe con una dotazione da 3 milioni l’anno a partire dal 2020. Il fondo viene istituito presso il ministero dell’Economia con l’obiettivo di incrementare le opportunità culturali lavorative e l’inclusione sociale delle donne che svolgono attività nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico. Si prevede che per poter fruire di corsi e iniziative realizzate dagli enti pubblici e privati finanziati, debbano essere iscritte all’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dell’INAIL riservata appunto a chi svolge il lavoro in ambito domestico, recentemente potenziata. La norma prevede l’emanazione di un decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia entro il 31 dicembre 2020 che definirà i criteri e le modalità di riparto del fondo.
Nuove disposizioni in materia di reddito di emergenza (ART. 23)
Per il REM, il reddito di emergenza destinato ai nuclei familiari in forti difficoltà economiche per l’emergenza COVID 19, sono arrivate meno della metà delle domande attese. Probabilmente per dare modo di utilizzare tutte le risorse già stanziate da decreto Rilancio, il decreto di Agosto riapre i termini per le domande, scaduti il 31 luglio 2020. Si prevede quindi che possa essere riconosciuto, per una singola quota di 400 euro (aumentati fino a 800 sulla base del moltiplicatore familiare, secondo i parametri ISEE) ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già previsti dal decreto Rilancio, con la sola modifica che va preso a riferimento il valore del reddito familiare di maggio e non più aprile 2020. La domanda potrà essere presentata all’INPS non appena l’istituto adeguerà la procedura telematica, entro il 15 ottobre 2020.