DL SOSTEGNI – PROROGA SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO CARTELLE – ART. 4. Mix di proroghe per i termini di scadenza delle cartelle e delle rate delle rottamazioni. Cancellazione dei debiti per le cartelle fino a 5.000 euro per i carichi affidati nel periodo 2000-2010.
Nuove scadenze per la rottamazione-ter
Con il comma 1 arriva il rinvio al 30 aprile del termine per tutte le scadenze di cartelle e atti di accertamento per entrate tributarie e non tributarie. Riviste anche le scadenze per rottamazione e saldo e stralcio.
In dettaglio la lettera a), modifica il comma 1 dell’articolo 68 del dl 18/2020 (decreto Cura Italia) e, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.
La lettera b) del comma 1 sostituisce il comma 3 dell’articolo 68 del dl 18/2020, relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni agevolate (rottamazione-ter, saldo e stralcio, risorse proprie UE) sia per gli anni 2020 che per il 2021. Il nuovo testo prevede dunque che non si determini l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle rate scadute nell’anno 2020 e di quelle con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente:
? entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
? entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
A questi versamenti si applicano le disposizioni (articolo 3, comma 14-bis, del dl 119/2018 e comma 198 dell’articolo1 della legge n. 145/2018) in base alle quali il pagamento non si considera tardivo se effettuato con un ritardo non superiore a cinque giorni.
Di seguito i nuovi termini previsti
cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione relativamente a tutte le entrate tributarie e non tributarie. DAL 28 febbraio 2021 AL 30 aprile 2021
Rottamazione-ter, Risorse UE, saldo e stralcio 2020. DAL 28 febbraio 2020, 31 marzo 2020, 31 maggio 2020, 31 luglio 2020 AL 30 novembre 2020
Rottamazione-ter, Risorse UE, saldo e stralcio 2021. DAL 28 febbraio 2021, 31 marzo 2021, 21 maggio 2021, 31 luglio 2021 AL 30 novembre 2021
Proroga dei termini per l’agente della riscossione
La lettera c) del comma 1 sostituisce invece il testo del comma 4 dell’articolo 68 del dl 18/2020, allo scopo di disporre lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell’agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell’anno 2021, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell’attività di riscossione dalla sospensione della stessa attività. Restano, invece, fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.
La lettera d), in considerazione dell’ampliamento del periodo di sospensione e dei conseguenti adeguamenti della disciplina, proroga i termini di decadenza e prescrizione, relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione durante questo periodo, riscrivendo il comma 4-bis dell’articolo 68 del dl 18/2020.
In particolare, tenuto conto del prolungamento del suddetto periodo di sospensione all’interno dell’anno 2021, si dispone, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione fino alla data del 31 dicembre 2021 e successivamente, e a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lett. a), b), e c), del dl 34/2020 (dichiarazioni relative agli anni 2017 e 2018):
1️⃣ la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
2️⃣ la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.
Con il comma 2 si differisce, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, il termine finale della sospensione, disciplinata dall’art. 152, comma 1, del dl 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Il comma 3 precisa
restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex art. 27, comma 1, del Decreto legislativo n. 46/1999;
agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Decreto legislativo n. 446/1997 si applicano le disposizioni dell’art. 152, comma 1, terzo periodo, del dl 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
alle verifiche di cui all’art. 48-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973 eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di
versamento previsto dall’art. 72-bis dello stesso DPR si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del dl 34/2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/2001 provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
Annullamento delle cartelle
Nel comma 4 si prevede che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all’art. 3 dl 119/2018, all’art. 16- bis del dl 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
L’annullamento opera per:
le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Sono interessate le cartelle di qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo. Non solo imposte, quindi, ma anche multe e contributi. Restano esclusi solo i debiti espressamente indicati nel comma 9, in base a quale il condono non si applica a:
1️⃣ somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
2️⃣ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
3️⃣ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
4️⃣ risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2017 e 2014/355/UE, Euratom del 26 maggio 2014
5️⃣ IVA riscossa all’importazione.
A norma del comma 5 sarà comunque un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto, a definire modalità e date dell’annullamento dei debiti, relativo discarico e conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Viene precisato che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
Nella relazione del governo viene espressamente fatto riferimento all’analoga operazione di stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 prevista dal dl 119/2018. Allora era stato previsto l’annullamento senza nessun adempimento ossia in automatico. Anche allora l’annullamento è stato effettuato anche nel caso in cui i carichi inferiori a 1.000 euro erano compresi tra quelli per i quali il debitore abbia già aderito alle precedenti versioni della rottamazione delle cartelle di pagamento. All’epoca per l’annullamento non si faceva riferimento al reddito del debitore, per cui era stata fissata la data del 31 dicembre 2018 come data per l’annullamento, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
La soglia prevista in ogni caso va verificata in relazione al singolo carico, non all’importo della cartella notificata. Se questa, ad esempio, riporta uno o più carichi autonomi (omessi versamenti di anni e tributi diversi, ad esempio), è con riferimento al singolo carico che si deve riscontrare se il debito rientra nel tetto previsto.
Il riscontro all’epoca era stato prefissato alla data di entrata in vigore del decreto, ora invece le modalità e le date saranno oggetto di un decreto del MISE da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, quindi di fatto non prima di tre mesi. Potrebbero quindi anche esserci novità introdotte in Parlamento. In ogni caso la norma nel testo attuale prevede che eventuali versamenti precedenti alla data di annullamento restano in ogni caso definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
Sospensione della riscossione per le cartelle da annullare
Il comma 6 stabilisce poi che dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data stabilita dalle
norme attuative sono sospesi:
la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
i relativi termini di prescrizione.
Al comma 7 viene previsto che per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e di quelle per le procedure esecutive relative alle quote annullate, l’agente della riscossione presenti un’apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze e che le somme dovute siano versate , senza interessi, in due rate (la prima, di ammontare non inferiore al 70 % del totale, con scadenza al 31 dicembre 2021, e la seconda con scadenza al 30 giugno 2022, con onere a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 8 precisa che restano ferme, per i debiti indicati le disposizioni operative dell’art. 4 del dl 119/2018. Il decreto aveva disposto lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. In riferimento a quesiti per le spese di notifica della cartella di pagamento non ancora saldate alla data di entrata in vigore del d.l 119/2018, si prevede il rimborso a favore dell’agente della riscossione. Il rimborso è effettuato, a scelta del singolo ente creditore, in un numero massimo venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico dello stesso ente. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021, sulla base di apposita richiesta, presentata dall’agente della riscossione all’ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.
Revisione globale del sistema della riscossione
Il comma 10, infine, getta le basi per un intervento strutturale per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi. Per questo il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è tenuto a presentare al Parlamento una relazione contenente i criteri una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l’efficientamento del sistema della riscossione.