Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28 novembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 24 novembre 2020, n. 156 del MEF, che detta le disposizioni di attuazione del programma cashback, in applicazione della legge di Bilancio 2020.
L’adesione
L’adesione al Programma, su base volontaria, avviene mediante la registrazione da parte del contribuente (nella ” APP IO”, o nei sistemi messi a disposizione da una banca Convenzionata) del proprio codice fiscale e degli estremi identificativi di uno/più strumenti di pagamento elettronici (bancomat o carte di credito, anche prepagate) dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti.

Al momento della registrazione il contribuente dichiara di essere maggiorenne e residente in Italia, nonché di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati solo per acquisiti effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.
La partecipazione al Programma ha inizio al momento dell’effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento registrato.
In ogni caso, è possibile in qualsiasi momento effettuare la cancellazione dal Programma nell’APP IO. La cancellazione comporta la perdita dal diritto a concorrere all’assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento e la cancellazione dei dati personali inerenti al Programma, salvo che ci siano altre basi giuridiche al trattamento, come far fronte a eventuali contestazioni o contenziosi.
Il meccanismo del cashback
Gli Acquirer Convenzionati (intermediario che ha fornito il POS all’esercente) sulla base del PAN (cioè del numero identificativo del bancomat o della carta di credito/prepagata, o l’identificativo univoco dell’aderente in caso di strumento di pagamento che non preveda il numero identificativo della carta) fornito dall’aderente in sede di registrazione, verificano la partecipazione dell’aderente al programma e trasmettono i dati al sistema cashback attraverso un canale cifrato entro la giornata successiva al pagamento.

A PagoPA SpA (soggetto che gestisce il sistema cashback) sono trasmessi i seguenti dati, per l’attuazione del Programma:
– HashPan (ossia l’oscuramento crittografico non reversibile del PAN);
– gli estremi della transazione con esito positivo invita e presente anche sul sistema cassa;
– l’identificativo univoco dell’esercente.
Il rimborso cashback
Agli aderenti al programma è attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici, determinata come segue, per i primi periodi semestrali:
– dal 1° gennaio-30 giugno 2021;
– 1° luglio-31 dicembre 2021;
– 1° gennaio 2022-30 giugno 2022.
Accedono al rimborso solo gli aderenti che abbiano fatto un minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.
Il rimborso è pari:
– al 10% x importo della transazione (questo ha un massimale di €. 150; ove di importo superiore, concorre comunque per l’importo di €. 150)
– in ogni caso non superiore a €. 1.500 per ciascun periodo semestrale.
I rimborsi saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.

La fase sperimentale
Dal 1° dicembre fino al 31 dicembre 2020 vi è la fase sperimentale. In questo periodo il rimborso:
– rimane pari al 10% dell’importo di ogni transazione e considera il massimale di €. 150 per singola transazione
– tuttavia, accedono al rimborso gli aderenti che abbiano fatto un minimo di 10 transazioni.







































































