E’ stato pubblicato il 14 agosto 2020 in Gazzetta Ufficiale come preannunciato, il decreto legge del 14.8.2020 n. 104 detto “decreto Agosto”, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (G.U. n. 203 Suppl. Ordinario n. 30). Il decreto interviene in numerosissimi ambiti con stanziamenti per circa 25 miliardi di euro per il contrasto alla crisi economica causata dal Coronavirus. Di seguito, suddivise per ambito di competenza, le principali misure previste.Oggi vi svelerò i segreti del “decreto di agosto” nei suoi primi 10
I segreti: Capo I Lavoro
NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART. 1)
I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di
- cassa integrazione ordinaria,
- assegno ordinario,
- cassa integrazione in deroga,
come già previsto dal decreto Cura Italia per una durata massima di complessive diciotto settimane da utilizzare nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 saranno conteggiati nel nuovo stanziamento.
Le 18 settimane sono suddivise in due periodi di 9 settimane, il secondo periodo viene riconosciuto esclusivamente se interamente autorizzato e decorso il primoperiodo. Per il periodo di 9 settimane di cassa integrazione, le aziende devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, che sarà pari:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- al 18% della retribuzione per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
NON è dovuto il contributo addizionale:
- se è presente una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento.
Accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione sportivi professionisti (ART. 2)
L’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sulla cassa integrazione speciale per gli sportivi professionisti viene integrato con un nuovo comma che abroga il comma 7 e così recita:
1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale limitatamente ad un periodo massimo complessivo di 9 settimane.
Le domande di cassa integrazione in deroga per gli sportivi dovranno essere presentate dai datori di lavoro all’INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto con una circolare specifica. Sono considerate valide le domande già presentate alle Regioni o Province autonome, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive; esclusivamente nelle regioni dell’ex zona rossa potranno essere autorizzati periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle risorse ivi previste.
I segreti: ART. 3. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
E’ prevista una nuova agevolazione per le imprese che stanno affrontando l’emergenza Coronavirus che consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non chiedono il rinnovo dei trattamenti di cassa integrazione di cui hanno già fruito per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite. L’esonero comporta l’applicazione del divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, già previsto dal decreto Cura Italia e decreto Rilancio, modificato dal decreto agosto.
L’agevolazione è sottoposta alla direttiva sugli aiuti di stato ed è subordinata, all’autorizzazione della Commissione europea.
Disposizioni in materia di proroga di naspi e dis-coll (ART. 5)
Le indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL in scadenza nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L’estensione vale anche per le indennità già prorogate in precedenza dai decreti Cura Italia e Rilancio. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Il costo stimato supera il miliardo di euro.
I segreti: ART. 6. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro privati, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Dall’esonero sono esclusi:
- aziende del settore agricolo;
- contratti di apprendistato;
- contratti di lavoro domestico;
- lavoratori che abbiano avuto con la stessa impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti.
L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto da tempo determinato in tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (ART. 7)
Lo sgravio totale dei contributi previdenziali si applica anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale stipulati entro il 31 12 2020 sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, con le stesse modalità previste all’art. precedente tranne che per la durata, fissata a un periodo massimo di tre mesi. E’ possibile anche la conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’applicazione dello sgravio per sei mesi descritto dall’art. 6.
L’efficacia è ugualmente subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
I segreti. ART. 8. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
L’art.8 con una formulazione molto breve, ma finalmente chiara, riscrive la norma del decreto Rilancio e introduce importanti novità in tema di contratti a termine: dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto Agosto (15 agosto 2020) è possibile rinnovare o prorogare senza causali e per una sola volta i contratti a termine sia diretti che in somministrazione, per un massimo di 12 mesi purché la firma avvenga entro il 31 12 2020. La durata complessiva con rinnovi e proroghe comunque deve restare entro i 24 mesi previsti dal Decreto Dignità.
Inoltre, viene abrogatala norma del decreto Rilancio che prevedeval’obbligo di prorogare contratti a tempo determinato o di apprendistato scaduti per gli eventuali periodi diinterruzioni o riduzioni dell’attività lavorativa imposte dall’emergenza.
Nuove indennità per i lavoratori a termine, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, occasionali intermittenti, porta a porta (ART. 9)
All’art.9 viene prevista l’istituzione o rifinanziamento di una nuova indennità di 1000 euro una tantum per alcune categorie di lavoratori. Le categorie interessate e i relativi requisiti sono riepilogati nella tabella che segue:
NOVITA INDENNITA COVID 19 DECRETO AGOSTO | |
BONUS INPS 1000 EURO UNA TANTUM art. 9 | |
BENEFICIARI | REQUISITI |
dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali | rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma |
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, | rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma |
dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali | rapporto di lavoro cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo; |
lavoratori intermittenti | con almeno trenta giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 |
lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA | che tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionaliche non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie |
incaricati alle vendite a domicilio | con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 17 marzo 2020 non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie |
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (EX Enpals) | con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e con reddito non superiore a 50mila euro OPPUREcon almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. |
lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali | Con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 eIdem nel 2018 |
Un’aggiunta
Inoltre, tutti i soggetti citati non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tranne il contratto intermittente;
- titolari di pensione, con l’esclusione delle pensioni di invalidità civile.
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l’anno 2020.
I segreti. L’ultimo per oggi. ART. 10. Indennità lavoratori marittimi
All’Art. 10 si istituisce una Indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, destinata ai lavoratori marittimi [1]. I requisiti richiesti sono:
- aver cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- avere svolto almeno trenta giornate lavorative nello stesso periodo;
- assenza di altri contratti di arruolamento o lavoro dipendente, NASPI, indennità di malattia, pensione alla data di entrata in vigore del decreto agosto.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
L’erogazione avverrà su domanda degli interessati all’ INPS, nel limite di spesa complessivo di 24,6 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvederà al monitoraggio delle domande per assicurare il rispetto del limite di spesa.
[1] come definiti all’ art. 115 del Codice della Navigazione e l ’art. 17, comma 2 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856