A pochi giorni dall’emanazione di un analogo provvedimento (ora abrogato), recentemente è stata disposta un’ulteriore proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione e versamenti delle somme dovute a seguito dei relativi atti.
In particolare è stato disposto lo slittamento

- del termine iniziale e finale di notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, ecc. emessi entro il 31.12.2020, per i quali gli invii sono stati sospesi a seguito dell’emergenza COVID-19. Ora la notifica è prevista nel periodo 1.3.2021 – 28.2.2022 (in luogo del periodo 1.2.2021 – 31.1.2022);
- del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2017 / 2018, ora prorogato a 14 mesi (anzichè 13 mesi).
È inoltre previsto che il versamento delle somme relative a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento, ecc., scadenti nel periodo 8.3.2020 – 28.2.2021 (in precedenza 31.1.2021), sia effettuato entro il 31.3.2021 (anzichè entro l’1.3.2021).
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 30.1.2021, n. 24 il DL n. 7/2021 che prevede un’ulteriore proroga del termine iniziale e finale di notifica degli atti di accertamento / contestazione / irrogazione delle sanzioni, del termine di decadenza per la notifica degli atti di riscossione e del termine entro il quale effettuare il versamento delle relative somme per le quali è stata disposta la sospensione a causa dell’emergenza COVID-19.
Il citato Decreto è stato emanato a pochi giorni dal DL n. 3/2021, ora abrogato, che ha disposto una prima proroga dei predetti termini.
Va evidenziato che in base ad una specifica disposizione transitoria
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora … ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive.
Alla luce di tali novità l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha aggiornato con le nuove scadenze le FAQ presenti sul proprio sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/.

Proroga notifica atti impositivi, di irrogazione sanzioni, ecc.
L’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, modificando l’art. 157, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, prevede che la notifica dei seguenti atti, emessi entro il 31.12.2020, intervenga nel periodo 1.3.2021 – 28.2.2022 (anziché nel periodo 1.2.2021 – 31.1.2022):
? atti di accertamento;
? atti di contestazione;
? atti di irrogazione delle sanzioni;
? atti di recupero dei crediti d’imposta;
? atti di liquidazione;
? atti di rettifica e liquidazione;
per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto della sospensione di cui all’art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, sono scaduti nel periodo 8.3 – 31.12.2020.
Inoltre, per effetto della modifica del comma 2-bis del citato art. 157, la medesima proroga, con la conseguente notifica / invio / messa a disposizione nel periodo 1.3.2021 – 28.2.2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, riguarda i seguenti atti / comunicazioni / inviti elaborati o emessi (anche se non sottoscritti) entro il 31.12.2020:
⚠️ comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 / controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
⚠️ inviti all’adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis, DL n. 78/2010;
⚠️ atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, DL n. 98/2011.
? Per tali atti la sospensione degli invii decorre dall’8.3.2020.
Atti impositivi emessi entro il 31.12.2020 di irrogazione sanzioni, ecc. (con termini di decadenza nel periodo 8.3. – 31.12.2020) e comunicazioni di irregolarità, avvisi bonari, ecc.:
? DL N. 34/2020 = ripresa notifica 1.1 – 31.12.202
? DL N. 3/2021 = ripresa notifica 1.2.2021 – 31.1.202
? DL N. 7/2021 = ripresa notifica 1.3.2021 – 28.2.202

Proroga notifica cartelle di pagamento
Il citato art. 1, comma 1, intervenendo sul comma 3 del predetto art. 157, ha altresì prorogato da un anno a 14 mesi (in luogo dei 13 mesi previsti dal DL n. 3/2021) i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento stabiliti dall’art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 e fissati rispettivamente entro il 31.12:
? del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica / ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art. 36-bis, DPR n. 600/73, nonché del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20, TUIR in materia di TFR / prestazioni pensionistiche;
? del 4° successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale di cui all’art. 36-ter, DPR n. 600/73.
Tale proroga riguarda le:
? dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e e 54-bis, DPR n. 633/72;
? dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi dei citati artt. 19 e 20, TUIR;
? dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36-ter, DPR n. 600/73.
Si rammenta che le disposizioni sopra esaminate non sono applicabili con riferimento alle entrate degli Enti territoriali.

Cartelle pagamento dichiarazioni presentate nel 2017 /2018
? DL N. 34/2020 = proroga notifica di 1 anno
? DL N. 3/2021 = proroga notifica di 13 mesi
? DL N. 7/2021 = proroga notifica di 14 mesi
Proroga sospensione versamenti cartelle / avvisi di accertamento
Il comma 2 del citato art. 1, interviene altresì sull’art. 68, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” che ha disposto la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:
? cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione
? avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
? atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione
? atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
? atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020
Per effetto di tale previsione, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.8.2020, n. 25/E, risultano pertanto sospesi:
✅ i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all’Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e da atti esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente “congelamento”, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73;
✅ la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
✅ le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.
Con riguardo alla sospensione dei versamenti, la stessa opera(va) relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.3 – 31.5.2020.
I versamenti sospesi, dovendo essere effettuati in unica soluzioneentro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, risulta(va)no dovuti entro il 30.6.2020.
Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi. Infatti:
? l’art. 154, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha prorogato il termine dal 31.5 al 31.8.2020, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro il 30.9.2020;
? l’art. 99, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, ha prorogato il termine dal 31.8 al 15.10.2020, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro il 30.11.2020;
? l’art. 1, DL n. 129/2020, c.d. “Decreto Riscossione”, ha prorogato il termine dal 15.10 al 31.12.2020, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro il 31.1.2021;
?l’art. 1, DL n. 3/2021 ha prorogato il termine dal 31.12.2020 al 31.1.2021, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro l’1.3.2021 (il 28.2 cade di domenica).
‼️ Ora, con il recente DL n. 7/2021 è stata disposta la proroga del termine finale di sospensione al 28.2.2021.
‼️ Da ciò discende che la sospensione opera per i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 28.2.2021, che pertanto dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.3.2021.
? Per i soggetti (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni della c.d. “zona rossa” di prima istituzione ex DPCM 1.3.2020 (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò), in base a quanto stabilito dal comma 2-bis del citato art. 68, il termine iniziale di sospensione è individuato al 21.2 e pertanto quest’ultima opera per i versamenti relativi a cartelle di pagamento, accertamento esecutivi, e altri atti sopra elencati scadenti nel periodo 21.2.2020 – 28.2.2021.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nelle citate FAQ, in alternativa al pagamento in unica soluzione è comunque possibilerichiedere la rateizzazione.
La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 28.2.2021. Le stesse dovranno essere versate entro il 31.3.2021.
? Merita rammentare che la proroga in esame non interessa il termine di versamento delle rate scadute nel 2020 con riferimento alla c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo e stralcio”, che va pertanto effettuato entro l’1.3.2021
Nel periodo di sospensione e, pertanto, ora fino al 28.2.2021, per effetto di quanto disposto dell’art. 153, DL n. 34/2020, non opera la previsione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base alla quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari almeno a € 5.000.
Posto che il DL n. 3/2021, che ha “prorogato” il periodo di sospensione al 31.1, è entrato in vigore il 15.1.2021, il comma 4 dell’art. 1, DL n. 7/2021 in esame dispone che la previsione del citato art. 153 è applicabile anche alle verifiche effettuate nel periodo 1.1 – 15.1.2021.

Decadenza piani di dilazione in essere
A seguito dell’introduzione, ad opera del DL n. 34/2020, del comma 2-ter al citato art. 68,DL n. 18/2020, relativamente:
? ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020;
? ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentatefino al 31.12.2020 (il termine originario, fissato al 31.8.2020, è stato prorogato al 15.10.2020 dal DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” e al 31.12.2020 dal DL n. 129/2020, c.d. “Decreto Riscossione”);
⚠️ la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, ?di 10 rate?, anche non consecutive.
Va evidenziato che con l’art. 7, DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”, le cui previsioni sono state trasfuse in sede di conversione nell’art. 13-decies, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”:
?relativamente alle richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 – 31.12.2021:
? è elevato a € 100.000 (in luogo di € 60.000) il limite al cui mancato superamento il contribuente non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di poter ottenere la dilazione;
? con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi, gli effetti di cui al comma 3, lett. a), b) e c) dell’art. 19, DPR n. 602/73 (decadenza automatica dalla rateazione; riscossione in unica soluzione dell’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto; possibilità di nuova rateazione del carico se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate) si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive;
? per i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui al citato art. 68, commi 1 e 2-bis (8.3.2020 ovvero 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente oggetto di dilazione presentando apposita domanda entro il 31.12.2021senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione. La possibilità di ottenere una nuova rateazione, senza necessità di pagare le rate scadute, è applicabile anche in caso di decadenza dalla c.d. “rottamazione-ter” e dal c.d. “saldo e stralcio” a causa del mancato pagamento delle rate previste nel 2019.







































































