Il Senato italiano ha approvato all’unanimità, il 23–24 luglio 2025, il disegno di legge che introduce il reato autonomo di femminicidio con una pena massima prevista pari all’ergastolo. Attualmente il testo è però in attesa del voto definitivo alla Camera e della promulgazione presidenziale. La seduta in Senato ha avuto un esito positivo, con plauso di tutte le parti, infatti si parla di unanimità, ma ora tocca alla Camera e poi alla Presidenza.
Definizione e ambito di applicazione del femminicidio

Con l’introduzione dell’art. 577 bis nel Codice Penale, si definisce femminicidio come l’atto di chi causa la morte di una donna motivato da discriminazione, odio di genere, controllo o prevaricazione, oppure in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva o alla sua opposizione a una condizione di soggezione .
Il testo precisa che questa protezione si estende anche alle persone che si percepiscono come donne, anche se non riconosciute anagraficamente tali.
Fuori di questi casi, si applica l’articolo 575 c.p., che prevede una pena minima di 21 anni di reclusione.
Le pene previste: ergastolo e aggravanti

- Ergastolo obbligatorio, se il reato è motivato da discriminazione o rifiuto della donna. Anche il regime ostativo potrà escludere benefici penitenziari comunemente concessi in casi di omicidio ordinario .
- Aumento di pena del 33–50% per i reati collegati (maltrattamenti in famiglia, lesioni, stalking, interruzione di gravidanza non consensuale, revenge porn, mutilazioni genitali) qualora vi sia motivazione di genere .
- Obbligo di audizione diretta della vittima da parte del pubblico ministero (non delegabile alla polizia giudiziaria) nei reati da codice rosso .
- Maggiori obblighi informativi alla vittima o ai familiari in caso di patteggiamento, scarcerazione o evasione dell’imputato .
Misure accessorie contro il femminicido: confisca dei beni?

Pur non menzionata esplicitamente la parola “confisca” nei principali passaggi, il disegno di legge prevede severi limiti ai benefici penitenziari, con futuri vincoli per i condannati al femminicidio e ai reati da codice rosso: l’accesso ai permessi e alle misure alternative è subordinato a una valutazione positiva dopo almeno un anno di osservazione da esperti .
Non è chiaro se sia prevista la confisca obbligatoria dei beni del condannato, ma con l’ergastolo ostativo, si esclude la maggior parte delle attenuazioni anche patrimoniali. Potrebbero essere adottati aggiornamenti o ulteriori decreti attuativi in materia.
Interventi di sostegno sociale

Il provvedimento stanzia 10 milioni di euro per il sostegno agli orfani di femminicidio, ampliando la platea anche ai minori le cui madri sono state uccise da persone con cui non avevano legami affettivi, e per le sopravvissute gravemente invalide .
Critiche e prospettive all’ingresso del femminicidio nel codice penale

Tra le reazioni critiche — emerse anche da discussioni sui social e forum — ci sono dubbi sull’efficacia deterrente dell’inasprimento delle pene, e sul possibile conflitto con il principio di uguaglianza formale sancito dalla Costituzione .
Molti giuristi sostengono che una legge più inclusiva, estesa ai delitti commessi per ragioni di genere indipendentemente dal sesso della vittima, sarebbe stata più efficace e costituzionalmente solida .
Cosa succede ora

Il testo approvato al Senato è attualmente all’esame della Camera dei Deputati. Se confermato, seguirà la promulgazione del Presidente della Repubblica e l’entrata in vigore della legge. Gli osservatori ritengono probabile un iter rapido, data l’unanimità del voto in Senato .







































































