Nell’ambito delle misure introdotte dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, l’art. 1-sexies, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della “Rottamazione-ter”, ha fissato nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 e mantenere i benefici della definizione agevolata.
Per il versamento delle rate 2021 c’è tempo fino al 30 novembre.
Vediamo nel dettaglio le misure introdotte.
Rate non versate 2020

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della “Rottamazione-ter”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:
👉 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020;
👉 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
👉 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
👉 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. A titolo esemplificativo, per la scadenza del 31 luglio 2021, il pagamento potrà essere effettuato entro il 9 agosto 2021.
Scadenza rate 2021

Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019 e del 2020, il termine “ultimo”
‼️per pagare quelle in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre.‼️
Anche in questo caso, per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro il termine previsto dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.
Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.
Nuovo decreto attuativo in arrivo

E’ stato firmato da parte del MEF il decreto attuativo relativo allo stralcio delle cartelle previsto dal decreto Sostegni (art. 4, DL 41/2021).
Si attende ora la pubblicazione in GU.
Si premette che l’art. 4, c.4, DL Sostegni ha disposto l’automatico annullamento dei debiti – ancorché ricompresi nelle rottamazioni dei ruoli (art. 3, DL 119/2018 e art. 16-bis, DL 34/2019) o nel saldo e stralcio (art. 1, c. da 184 a 198, L. 145/2018):
👉 di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
👉 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
👉 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e
👉 dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Il c. 9 dell’art. 4, del decreto Sostegni, infine, escludeva infine dalla suddetta disciplina:
📌 le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
📌 i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
📌 le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
📌 le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE e n. 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale);
📌 l’IVA riscossa all’importazione.
L’attuazione della richiamata disposizione è stata demandata ad un decreto del MEF, prevedendo contemporaneamente che
👉 fino alla emanazione di tale decreto si applicasse la sospensione della riscossione di tutti i debiti aventi le caratteristiche di importo e scadenza sopra riportati e la sospensione dei relativi termini di prescrizione.
Con il Decreto del MEF viene definito il calendario per l’attuazione dello stralcio:

Viene previsto che
📍 entro il 20/10/2021 l’agente della riscossione trasmette all’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche previste in apposito allegato, l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021
📍delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, considerando le esclusioni sopra riportate.Da questo elenco, vengono eliminati i contribuenti che non possiedono il requisito “soggettivo” reddituale.
📍entro il 30/09/2021, l’Agenzia delle Entrate, per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali (i.e. 30.000 euro nel periodo d’imposta 2019), restituisce a quest’ultimo l’elenco precedentemente ricevuto, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi, quelli relativi a soggetti che risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti sopra indicati.In sostanza, l’individuazione delle posizioni stralciabili avviene per sottrazione, attraverso un duplice passaggio dall’agente della riscossione all’Agenzia delle Entrate e viceversa. È da sottolineare come, in questa operazione, l’Agenzia delle Entrate viene chiamata in causa non nella sua qualità di ente creditore (che certamente potrebbe anche avere al pari di tutti gli altri enti creditori) bensì in quella di ente che conosce la situazione reddituale di tutti i contribuenti.
📍per i soggetti che ne hanno diritto (e cioè quelli “non” segnalati dall’Agenzia delle Entrate), l’annullamento dei debiti è effettuato alla data del 31/10/2021; nel caso di coobbligazione, l’annullamento non opera se almeno uno dei coobbligati non possiede il requisito soggettivo reddituale (rientrando, quindi, tra quelli segnalati dall’Agenzia delle Entrate).
📍al 31 ottobre 2021 è fissata la data in cui cessa la sospensione della riscossione dei debiti per i quali sussistono i requisiti oggettivi (di importo e temporali) sopra indicati (i.e. 5.000 euro e affidamento dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010).







































































